Modificazione al regolamento.(GU n.54 del 6-3-1990)
La Camera dei deputati, nella seduta del 28 febbraio 1990, ha approvato la seguente modificazione al proprio regolamento: All'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3- bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo le norme del capo VIII del regolamento. Nel corso della discussione ciascun deputato puo' presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non piu' di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non piu' di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalita' ed i limiti di tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi. 3- ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o piu' di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89". All'articolo 16, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. Il testo della Giunta e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalita', le proposte sostitutive di cui al comma 3- ter, cominciando dalla proposta che piu' si avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate. 4- bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51 del regolamento, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorche' sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione". Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente: IOTTI