CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 28 febbraio 1990 

  Modificazione al regolamento.
(GU n.54 del 6-3-1990)

  La  Camera  dei  deputati,  nella  seduta  del 28 febbraio 1990, ha
approvato la seguente modificazione al proprio regolamento:
  All'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
   "3- bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo le norme del
capo VIII  del  regolamento.  Nel  corso  della  discussione  ciascun
deputato  puo'  presentare una proposta contenente principi e criteri
direttivi per la riformulazione del testo della  Giunta.  Al  termine
della  discussione le proposte possono essere illustrate per non piu'
di  dieci  minuti  ciascuna  e  sono  poste   in   votazione   previa
dichiarazione  di  voto  di  un  deputato  per Gruppo per non piu' di
cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola  ai  deputati
che  intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato
dal proprio Gruppo, stabilendone le modalita' ed i limiti  di  tempo.
E'  ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione
a singoli principi e criteri direttivi.
  3-  ter.  Qualora  tutte  le proposte contenenti principi e criteri
direttivi  siano  state  respinte,  si  passa  alla  votazione  della
proposta  della  Giunta,  previo  svolgimento  delle dichiarazioni di
voto. Ove una o piu' di  tali  proposte  siano  state  approvate,  la
Giunta  presenta  un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri
direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente  di
Gruppo  o  venti  deputati  esprimano  dissenso  sul  modo  in cui le
deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono  presentare
proposte  interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da
essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per
l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89".
 All'articolo 16, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
  "4.  Il  testo della Giunta e' approvato a maggioranza assoluta dei
componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In
caso  di  mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione,
con le stesse modalita', le proposte sostitutive di cui al  comma  3-
ter,  cominciando  dalla proposta che piu' si avvicina al testo della
Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad  un  deputato  per
Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate.
  4-  bis.  La  domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto
deve essere presentata, a norma del  comma  2  dell'articolo  51  del
regolamento,  prima  dell'inizio  della  discussione. Qualora non sia
stata richiesta la votazione qualificata, si  procede  con  votazione
nominale  allorche'  sia  necessario constatare la maggioranza di cui
all'articolo 64 della Costituzione".
  Le  presenti  disposizioni  entrano  in vigore il giorno successivo
alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                                                 Il Presidente: IOTTI