Modificazioni di coordinamento al regolamento.(GU n.54 del 6-3-1990)
La Camera dei deputati, nella seduta del 28 febbraio 1990, ha riconosciuto strettamente conseguenziali alla modifica dell'art. 49 del regolamento approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1988, le seguenti modificazioni di coordinamento al proprio regolamento: Al comma 2 dell'articolo 27, le parole: a scrutinio segreto sono sostituite dalle seguenti: palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: 1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto. Al comma 2 dell'articolo 51 sono soppresse le seguenti parole: in Commissione da cinque deputati o da uno o piu' rappresentanti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. Il comma 3 dell'articolo 55 e' soppresso. Il comma 1 dell'articolo 91 e' sostituito dal seguente: La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49. Al comma 3 dell'articolo 96-bis, le parole: con votazione per scrutinio segreto sono sostituite dalle seguenti: con votazione da cui consegua la verifica del numero legale. Al comma 1 dell'articolo 106, le parole: a scrutinio segreto sono sostituite dalle seguenti: con modalita' da cui consegua la verifica del numero legale. Al comma 2 dell'articolo 116, sono soppresse le seguenti parole: a scrutinio segreto.