MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di
   eccezionalita'  degli eventi calamitosi verificatisi nella regione
   Campania.
(GU n.62 del 15-3-1990)

   Con   decreto   ministeriale   n.  2  del  28  febbraio  1990,  ad
integrazione del decreto ministeriale n. 1041-F del 2 settembre  1988
(regione  Campania,  per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati
alle produzioni agricole), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del  16  settembre  1988,  e'  stato  accertato che l'eccesso termico
verificatosi nel periodo giugno-luglio  1988,  ha  assunto  carattere
eccezionale  anche  nei  territori  agricoli dei sottoindicati comuni
delle province di Caserta, Napoli e Salerno  per  effetto  dei  danni
arrecati alle produzioni agricole:
  Caserta:  comuni  di  Cancello Arnone, Castel Volturno, Francolise,
Succivo, Orta di Atella, Carinaro,  Cellole,  Gricignano  di  Aversa,
Mondragone,  Aversa,  Riardo, Trentola Dugenta, Caianello, Sparanise,
Teano, Vitulazio, Pignataro Maggiore, Pietravairano, Caserta, Marzano
Appio,  Lusciano,  Cesa,  Santa  Maria  Capua  Vetere, Calvi Risorta,
Sant'Arpino,  Castel  di  Sasso,  Bellona,   Alvignano,   San   Marco
Evangelista,  Vairano Patenora, San Felice a Cancello, Ailano, Alife,
Ciorlano, Presenzano, Dragoni, Pontelatone, Rocchetta e Croce;
  Napoli: comuni di Boscoreale, Brusciano e Marigliano;
  Salerno:  comuni  di  Castellabate,  Giungano,  Ogliastro  Cilento,
Aquara,  Castelcivita,  Sicignano  degli  Alburni,  Ottati,  Auletta,
Palomonte,  Bracigliano, Cava dei Tirreni, Corbara, Cicerale, Giffoni
Sei Casali, San Cipriano Picentino, Giffoni Valle Piana e Vallo della
Lucania.
   La  regione  Campania,  ai  sensi  dell'art.  70  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedera'  alla
delimitazione  dei  territori  danneggiati ed alla specificazione del
tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla  legge  15  ottobre
1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.