Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.62 del 15-3-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", e in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 18 marzo 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato. Nell'art. 902, contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, la denominazione della scuola per tecnici audioprotesisti viene mutata in quella di scuola per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica. Gli articoli da 982 a 987 relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici audioprotesisti, che muta denominazione in scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica Art. 982. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Universita' degli studi di Milano. La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali. La scuola rilascia il diploma di tecnico di audiometria e protesizzazione acustica. Art. 983. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. Il tirocinio si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola. La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico e' obbligatoria. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso. Art. 984. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvedono la facolta' di medicina e chirurgia e l'istituto di audiologia. Art. 985. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica*; anatomia*; fisiologia*; fonetica e linguistica*. 2 Anno: elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo; tecniche audiometriche di base e audiometria di massa; tecniche di esplorazione vestibolare; fonometria e prevenzione dei danni da rumore; tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione; nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio; legislazione sanitaria ed etica della professione*. 3 Anno: foniatria*; neurologia*; neuropsichiatria infantile*; tecniche audiometriche speciali; protesi acustica ed audiometria protesica; tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico; psicologia*. Gli insegnamenti con l'asterisco sono, di regola, mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Art. 986. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti istituti/centri: istituto di audiologia - Universita' degli studi di Milano; centro studi e ricerche in bioacustica - Universita' degli studi di Milano. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 987. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, addi' 25 luglio 1989 Il rettore: MANTEGAZZA