MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 13 marzo 1990 

  Modalita'   e   termini   di  presentazione  dei  progetti  per  la
predisposizione di un programma per la  ricostituzione  dell'immagine
dell'Adriatico  di  cui  all'art.  2 della legge 30 dicembre 1989, n.
424.
(GU n.62 del 15-3-1990)

                             IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto l'art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 febbraio 1990 con cui e' stato
costituito il comitato per la promozione turistica dell'Adriatico;
  Ritenuto  che il comitato deve formulare il "programma" valutando i
progetti presentati da  regioni,  enti  pubblici,  organizzazioni  di
categoria ed altri operatori economici interessati;
  Ritenuto  che,  pertanto,  occorre  disciplinare  le modalita' ed i
termini  di  presentazione  dei   progetti   stessi,   tenuto   conto
dell'urgenza   di   provvedere  prima  dell'apertura  della  stagione
turistica estiva del 1990;
  Visto il verbale della seduta del comitato in data 8 marzo 1990;
                               Decreta:
   1.   Il   termine   per  la  presentazione  dei  progetti  per  la
predisposizione del programma  di  cui  all'art.  2  della  legge  30
dicembre 1989, n. 424, e' fissato al 5 aprile 1990.
  2.  Le regioni, gli enti pubblici, le organizzazioni di categoria e
gli altri operatori  economici  interessati  alla  presentazione  dei
progetti  dovranno  far  pervenire  al  Ministero del turismo e dello
spettacolo, entro il termine sopra indicato,  il  progetto  compilato
secondo le modalita' che seguono.
         3. Il progetto dovra' indicare in maniera dettagliata:
    a)   il   tipo   e  la  natura  dell'intervento  proposto  e,  in
particolare, se l'intervento concerne il potenziamento  dell'immagine
turistica   delle   regioni   interessate   o   l'informazione  sulla
balneabilita' delle acque;
    b)  l'ampiezza dell'intervento, e, in particolare, se trattasi di
progetto esteso a tutte e sei le regioni o limitato ad  una  sola  di
esse;
    c) gli effetti e i risultati diretti e indiretti dell'intervento;
    d)  i  destinatari,  individuati sia per aree geografiche che per
categorie di utenti;
    e)  la  durata  dell'intervento,  con particolare riguardo ad una
eventuale  proiezione  e  protrazione   del   medesimo   negli   anni
successivi;
    f)  un  dettagliato  preventivo  dei  costi  dell'intervento  con
l'indicazione disaggregata della varie voci di spesa;
    g) le modalita' di esecuzione del progetto.
  5.  I  progetti potranno essere presentati anche congiuntamente dai
soggetti interessati.
  6.   Gli   operatori   economici  privati  dovranno  in  ogni  caso
comprovare, con  adeguata  certificazione,  di  essere  operanti  nel
settore   turistico   e/o   pubblicitario  da  almeno  tre  anni.  La
certificazione puo' essere sostituita da una  dichiarazione  resa  ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  7.  Nel  caso  in cui il soggetto privato presentatore del progetto
sia una societa', o un consorzio o un  raggruppamento  temporaneo  di
imprese,  la  certificazione  di  cui al punto precedente puo' essere
riferita ad uno dei  soci  o  dei  partecipanti  al  consorzio  o  al
raggruppamento, ovvero ad uno dei dirigenti.
  8.  Il  progetto  dovra'  essere  presentato,  in  busta  chiusa  e
sigillata, a mano o a  mezzo  di  agenzia  di  recapito  autorizzata,
indirizzata  al  Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione
generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Div. VIII
-  Roma  -  Via  della  Ferratella  in Laterano n. 51. Sara' comunque
ritenuta valida anche la presentazione dei progetti presso le singole
regioni che, previa apposizione del protocollo comprovante la data di
ricevimento  entro  il  termine  prefissato,  provvederanno   poi   a
trasmetterli al Ministero.
  9.  I  progetti  che eventualmente fossero stati gia' presentati in
data anteriore  alla  pubblicazione  del  presente  decreto  dovranno
essere riproposti con le modalita' di cui al decreto medesimo.
   Roma, addi' 13 marzo 1990
                                                 Il Ministro: TOGNOLI