Modalita' e termini di presentazione dei progetti per la predisposizione di un programma per la ricostituzione dell'immagine dell'Adriatico di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.(GU n.62 del 15-3-1990)
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1990 con cui e' stato costituito il comitato per la promozione turistica dell'Adriatico; Ritenuto che il comitato deve formulare il "programma" valutando i progetti presentati da regioni, enti pubblici, organizzazioni di categoria ed altri operatori economici interessati; Ritenuto che, pertanto, occorre disciplinare le modalita' ed i termini di presentazione dei progetti stessi, tenuto conto dell'urgenza di provvedere prima dell'apertura della stagione turistica estiva del 1990; Visto il verbale della seduta del comitato in data 8 marzo 1990; Decreta: 1. Il termine per la presentazione dei progetti per la predisposizione del programma di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e' fissato al 5 aprile 1990. 2. Le regioni, gli enti pubblici, le organizzazioni di categoria e gli altri operatori economici interessati alla presentazione dei progetti dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine sopra indicato, il progetto compilato secondo le modalita' che seguono. 3. Il progetto dovra' indicare in maniera dettagliata: a) il tipo e la natura dell'intervento proposto e, in particolare, se l'intervento concerne il potenziamento dell'immagine turistica delle regioni interessate o l'informazione sulla balneabilita' delle acque; b) l'ampiezza dell'intervento, e, in particolare, se trattasi di progetto esteso a tutte e sei le regioni o limitato ad una sola di esse; c) gli effetti e i risultati diretti e indiretti dell'intervento; d) i destinatari, individuati sia per aree geografiche che per categorie di utenti; e) la durata dell'intervento, con particolare riguardo ad una eventuale proiezione e protrazione del medesimo negli anni successivi; f) un dettagliato preventivo dei costi dell'intervento con l'indicazione disaggregata della varie voci di spesa; g) le modalita' di esecuzione del progetto. 5. I progetti potranno essere presentati anche congiuntamente dai soggetti interessati. 6. Gli operatori economici privati dovranno in ogni caso comprovare, con adeguata certificazione, di essere operanti nel settore turistico e/o pubblicitario da almeno tre anni. La certificazione puo' essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7. Nel caso in cui il soggetto privato presentatore del progetto sia una societa', o un consorzio o un raggruppamento temporaneo di imprese, la certificazione di cui al punto precedente puo' essere riferita ad uno dei soci o dei partecipanti al consorzio o al raggruppamento, ovvero ad uno dei dirigenti. 8. Il progetto dovra' essere presentato, in busta chiusa e sigillata, a mano o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, indirizzata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Div. VIII - Roma - Via della Ferratella in Laterano n. 51. Sara' comunque ritenuta valida anche la presentazione dei progetti presso le singole regioni che, previa apposizione del protocollo comprovante la data di ricevimento entro il termine prefissato, provvederanno poi a trasmetterli al Ministero. 9. I progetti che eventualmente fossero stati gia' presentati in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto dovranno essere riproposti con le modalita' di cui al decreto medesimo. Roma, addi' 13 marzo 1990 Il Ministro: TOGNOLI