Programma, approvato dalla regione Veneto, per la riqualificazione delle attivita' ricettive e turistiche e la valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424(GU n.64 del 17-3-1990)
Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 novembre 1989, il programma di
riqualificazione delle attivita' ricettive e turistiche e valutazione
di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla
legge 30 dicembre 1989, n. 424, approvato con delibera della regione
Veneto n. 1048 in data 23 febbraio 1990.
PREMESSA:
Il fenomeno dell'eutrofizzazione che si e verificato nelle
stagioni estive degli anni 1988 e 1989 ha comportato a carico dei
centri turistici del litorale e dei settori economici collegati al
turismo danni ingenti causati dalla perdita di presenza soprattutto
dei tradizionali turisti stranieri.
La stampa e le reti televisive internazionali, particolarmente
quelle tedesche e austriache, hanno condotto una campagna
allarmistica nell'estate scorsa con riprese nei mesi recenti che ha
condizionato in modo negativo la domanda turistica rendendo difficile
anche la promozione della programmazione estiva per il presente anno.
Pur se la causa principale della crisi e da iputarsi al
fenomeno delle alghe, non si puo non tener conto del fatto che il
nostro litorale presenta un apparato ricettivo e di servizi piuttosto
superato, anche se con importanti eccezioni, e che tale apparato fa
difficolta a rimodellarsi sulla base delle piu evolute tipologie
richieste dal turista anche in condizioni normali, vale a dire
indipendentemente da contingenze naturali negative.
Le correnti turistiche da qualche tempo non si muovono piu su
itinerari consolidati ma tendono a diversificare le localita di
soggiorno secondo articolate richieste. Inoltre, alcuni paesi di
recente inserimento hanno sviluppato un'offerta turistica moderna ed
aggressiva, appoggiata sul piano promozionale e collegata con
importanti operatori, che ha riscosso un notevole successo,
giustificato soprattutto dalla qualita dell'offerta ricettiva e dei
servizi di supporto concernenti l'attivita sportiva, ricreativa e
culturale.
Il nuovo mercato turistico e quindi un mercato dinamico e
con una domanda di beni e servizi di tipo nuovo, tale da innescare
una forte concorrenza all'interno dello stesso apparato ricettivo del
nostro litorale.
In questo quadro evolutivo comunque una sostanziale tenuta,
anzi un'ulteriore crescita, si e registrata all'interno delle
strutture ricettive che hanno saputo qualificare la loro offerta e in
quelle localita nelle quali le iniziative pubbliche o private hanno
saputo sviluppare servizi moderni e diversificati.
Infatti le statistiche allegate mostrano come gli alberghi
classificati con quattro e cinque stelle abbiano mantenuto le
presenze, mentre quelli classificati da una a tre stelle hanno
subito il calo derivante dalla crisi.
Una politica turistica deve quindi porsi come obiettivo
l'attivazione di interventi per la modifica della situazione
incentivando le iniziative in grado di migliorare gli standards
alberghieri ed extralberghieri nonche le disponibilita di servizi
complementari anche collettivi.
La legge 30 dicembre 1989, n. 424 puo costituire
un'ulteriore occasione per tale evoluzione migliorativa in sintonia
con tutta la legislazione varata dall'Amministrazione regionale,
orientando i finanziamenti alle iniziative dirette alla
qualificazione del ricettivo. Una specifica priorita sara
riconosciuta alla dotazione dei sistemi di sicurezza previsti dalla
normativa infortunistica nazionale ed europea e all'abolizione delle
barriere architettoniche. Particolare preferenza, comunque, e
accordata dalla legge ai progetti in linea con gli obiettivi di
politica turistica regionale.
Il presente Programma di riqualificazione delle attivita
ricettive e turistiche e la conseguente valutazione di impatto
ambientale non intendono prospettare delle scelte precostituite
senza tener conto dell'andamento della domanda e delle aspettative
degli operatori, ma delineare dei criteri preferenziali e degli
indirizzi di riqualificazione in grado di orientare le richieste dei
beneficiari privati e pubblici. Per questo motivo il Programma
fornisce solo delle indicazioni di tipo generale nel rispetto delle
prescrizioni urbanistiche e di impatto ambientale, come richiesto dal
legislatore nazionale.
I Comuni costieri interessati agli interventi della legge
424 sono i seguenti:
Provincia di Venezia:
Comune di Venezia A.P.T. n. 15
Comune di Chioggia A.P.T. n. 16
Comune di Caorle A.P.T. n. 17
Comune di Jesolo A.P.T. n. 19
Comune di S. Michele al Tagliamento A.P.T. n. 21
Comune di Eraclea A.P.T. n. 22
Provincia di Rovigo:
Comune di Rosolina A.P.T. n. 24
Comune di Porto Tolle A.P.T. n. 25
Comune di Contarina A.P.T. n. 25
Comune di Donada A.P.T. n. 25
Comune di Ariano Polesine A.P.T. n. 25
TIPOLIGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO
In applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge 30
dicembre 1989, n. 424, si segnalano le seguenti tipologie di
intervento ammissibili a contributo:
a) ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere gestite in forma
imprenditoriale;
b) realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche di
servizio ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta
turistica;
c) realizzazione di nuove strutture ricettive intese come
rifacimento di strutture gia esistenti.
Alle tipologie individuate sono attribuite le seguenti quote
percentuali del finanziamento assegnato:
1) 40% per le iniziative di cui alla lettera a);
2) 40% per le iniziative di cui alla lettera b);
3) 20% per le iniziative di cui alla lettera c).
Gli importi eventualmente non utilizzati in una delle
tipologie indicate possono rientrare in una delle altre fino
all'esaurimento del finanziamento complessivamente assegnato dalla
Regione.
Nel rispetto dei criteri di valutazione dell'impatto
paesistico-ambientale previsti ed individuati nel presente
Programma, sono applicabili, per ogni tipologia di intervento i
criteri preferenziali nell'ordine indicati:
- qualita complessiva dei progetti con riferimento agli aspetti
tecnici ed in particolare alle prescrizioni relative
all'abolizione delle barriere architettoniche ed all'adeguamento agli
standards europei previsti dalle normative antinfortunistiche e di
sicurezza;
- idoneita delle iniziative al miglioramento complessivo
dell'offerta turistica ricettiva e di servizio anche mediante il
passaggio delle strutture beneficiarie a classificazioni
alberghiere di tipo superiore;
- adeguamento delle strutture e dei servizi all'interno delle
aree territoriali a piu alto interesse turistico;
- iniziative che consentano il conseguimento dei risultati con
il massimo risparmio di territorio;
- informatizzazione dei servizi e aggiornamento tecnologico
della struttura;
- lo sviluppo e la riqualificazione della piccola e media
impresa anche in forma associata;
- l'immediata eseguibilita delle iniziative;
- il rispetto delle caratteristiche ambientali;
- la possibilita di fruizione pubblica nel caso di impianti
ricreativi e sportivi.
Rappresenta priorita assoluta la realizzazione
dell'intervento entro il 30 giugno 1990 anziche entro quello
generale previsto per il 30 giugno 1991 e non prorogabile.
CONTRIBUTI AI COMUNI, ALLE PROVINCIE E AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Costituiscono criteri generali di priorita degli interventi
dei cui all'art. 1, comma 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424,
previsti ai fini della concessione ai Comuni, alle Provincie ed
agli enti pubblici e privati dei contributi per la ristrutturazione
od il completamento delle strutture di rilevante interesse culturale
strettamente connesse all'attivita turistica:
- iniziative volte al miglioramento dei servizi collettivi e
dell'arredo urbano;
- rilevante interesse culturale;
- stretta connessione dell'attivita turistica intesa sia nel
senso della localizzazione in un contesto di spiccata vocazione e
caratterizzazione turistica sia nel senso delle destinazione ad
ospitare manifestazioni di grande richiamo turistico;
- l'immediata eseguibilita delle iniziative;
- il rispetto delle caratteristiche ambientali.
Rappresenta priorita assoluta la realizzazione
dell'intervento entro il 30 giugno 1990 anziche entro quello
generale previsto per il 30 giugno 1991 e non prorogate
VALUTAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO AMBIENTALE
La normativa statale vigente (D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.
377) in materia di pronuncia di compatibilita ambientale stabilisce
che siano soggetti a tale procedura i progetti rientranti in
specifiche categorie di opere.
La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "istituisce" la
V.I.A., che consiste nella stima preventiva degli effetti diretti
ed indiretti che l'eventuale realizzazione dei progetti relativi a
determinate opere o a interventi pubblici o privati puo determinare
sull'ecosistema considerato, stabilendo quali siano gli ambiti di
applicazione.
La legge n. 424/89 prevede invece una valutazione di impatto
ambientale sul Programma per la riqualificazione delle attivita
ricettive turistiche.
Ovviamente tale valutazione va intesa in maniera diversa da
quanto esplicitato dal D.P.C.M. n. 377/88 in quanto un programma di
interventi non si puo configurare come una progettazione esecutiva ma
bensi come unma previsione di opere, di cui si conosce la tipologia
ma non i caratteri definitivi. In tal senso pertanto la V.I.A. citata
nella legge n. 424/98 dovra avere caratteristiche e modalita di
approccio alle problematiche diverse e piu generali.
A tal fine dovranno essere prese in considerazione le
previsioni dei Piani territoriali con valenza paesistica, di
settore (esempio trasporti, sanita), oltre che del Piano regionale
per l'Ambiente, inteso come la sintesi dei tre Piani di settore
(aria, acqua, suolo).
In particolar modo si dovra porre attenzione che il
complesso degli interventi proposti non incidano significativamente
su:
- viabilita, in relazione a maggiori o diversi flussi di
traffico;
- significativita dell'incremento dei consumi idrici;
- capacita di abbattimento degli apporti inquinanti dei reflui
da parte degli impianti di depurazione e/o dei corpi ricettori;
- quantitativi e modalita di smaltimento dei rifiuti solidi,
anche in corso di realizzazione degli interventi;
- incremento delle emissioni gassose e dei rumori richiedendo
accorgimenti per la loro riduzione, anche in corso di
realizzazione degli interventi;
- pianificazione delle azioni di pronto intervento e protezione
civile oltre che sulla potenzialita delle strutture sanitarie;
- significativita dell'incremento dei consumi elettrici (energia
elettrica, gas, carburanti);
- "utilizzo" del territorio (nuove aree).
Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto
paesisticoambientale, il P.T.R.C. e i piani di area della laguna di
Venezia e del Delta Po e i piani nazionali con valenza
paesistico-ambientale, sono gli strumenti che consentono di valutare
l'aspetto territoriale e l'impatto sul paesaggio di un programma
di interventi di riqualificazione degli insediamenti turistici.
Vutata quindi la conformita del Programma con i piani
territoriali, lo stesso deve essere verificato anche alla luce dei
seguenti criteri:
1) insedimenti ricadenti nelle zono turistiche o nelle zone
residenziali limitrofe al litorale;
2) interventi di riqualificazione comprensivi della dotazione di
servizi (parcheggi, verde, razionalizzazione delle strutture
balneari, quali servizi igienici, posti di pronto soccorso);
3) interventi di riqualificazione volti alla dotazione di
attrezzature per il tempo libero (impianti per lo svago e la
ricreazione, per le attivita sportive dei turisti, verde
attrezzato, percorsi ciclo-pedonali, ripristino e restauro della
vegetazione).
Nel rispetto del presente Programma e del decreto attuativo del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Giunta regionale varera
le disposizioni applicative, eventualmente necessarie, al fine di
rendere operativo il contenuto della legge n. 424/89.
LITORALE ADRIATICO
CONSISTENZA STRUTTURE RICETTIVE ANNO 1989
Dati forniti dalle Aziende di Promozione Turistica
Tipo esercizio Esercizi Camere Leti Bagni
Alberghi 5 stelle 1 230 402 233
Alberghi 4 stelle 40 2.860 5.262 3.002
Alberghi 3 stelle 195 10.549 19.184 11.057
Alberghi 2 stelle 337 13.400 23.852 13.170
Alberghi 1 stella 387 8.160 15.131 6.511
TOTALE ESERCIZI ALBERGHIERI 960 35.199 63.831 33.973
Posti
Campeggi Villaggi turistici 74 100.107
Alloggi privati 25.740 124.487
Altri esercizi
extralberghieri 48 8.702
TOTALE ESERCIZI
EXTRALBERGHIERI 25.862 233.296
TOTALE GENERALE 26.822 35.199 297.127 33.973
----> Vedere Tabella a Pag. 61 della G.U. <----