UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.66 del 20-3-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia in data 27  aprile  1988,  dal
consiglio  di  amministrazione  in  data  31 maggio 1988 e dal senato
accademico in data 23 giugno 1988;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 18 febbraio 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  471,  all'elenco  delle  scuole  dirette a fini speciali
istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e'  aggiunta  la
seguente scuola:
           10) Di tecnico di igiene ambientale e del lavoro
  Dopo l'art. 558 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della
numerazione  degli  articoli  successivi,  la  denominazione  e   gli
articoli  relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di
igiene ambientale e del lavoro come di seguito riportato.
                  10) Scuola diretta a fini speciali
             di tecnico di igiene ambientale e del lavoro
  Art.  559.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
tecnico di igiene ambientale e del lavoro presso l'Universita'  degli
studi di Genova.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di preparare personale tecnico sanitario
esperto in igiene pubblica e del lavoro.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del
lavoro.
  Art.  560.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.
  Art. 561. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal Consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  dell'Universita' di Genova - Istituti di igiene e medicina
preventiva e di medicina del lavoro.
  Art. 562. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   fisica (*);
   chimica e propedeutica biochimica (*);
   biologia generale (*);
   microbiologia (*);
   statistica medica (*);
   tecniche  di  prelevamento  ed analisi di campioni di aria, suolo,
alimenti.
 2› Anno:
   chimica analitica (microanalisi);
   tossicologia (*);
   igiene pubblica;
   igiene dell'ambiente;
   tecnologia del lavoro industriale ed agricolo;
   organizzazione del lavoro;
   legislazione ed organizzazione sanitaria.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio.
  Art.  563.  - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori dell'istituto di igiene e
medicina   preventiva   e   dell'istituto   di  medicina  del  lavoro
dell'Universita' degli studi di Genova e  delle  strutture  pubbliche
all'uopo convenzionate.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  564.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La commissione e' costituita secondo le vigenti norme statutarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, addi' 9 ottobre 1989
                                                           Il rettore