Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.66 del 20-3-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 27 aprile 1988, dal consiglio di amministrazione in data 31 maggio 1988 e dal senato accademico in data 23 giugno 1988; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 471, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Universita' degli studi di Genova e' aggiunta la seguente scuola: 10) Di tecnico di igiene ambientale e del lavoro Dopo l'art. 558 sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di igiene ambientale e del lavoro come di seguito riportato. 10) Scuola diretta a fini speciali di tecnico di igiene ambientale e del lavoro Art. 559. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di igiene ambientale e del lavoro presso l'Universita' degli studi di Genova. La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico sanitario esperto in igiene pubblica e del lavoro. La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro. Art. 560. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti. Art. 561. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova - Istituti di igiene e medicina preventiva e di medicina del lavoro. Art. 562. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica (*); chimica e propedeutica biochimica (*); biologia generale (*); microbiologia (*); statistica medica (*); tecniche di prelevamento ed analisi di campioni di aria, suolo, alimenti. 2 Anno: chimica analitica (microanalisi); tossicologia (*); igiene pubblica; igiene dell'ambiente; tecnologia del lavoro industriale ed agricolo; organizzazione del lavoro; legislazione ed organizzazione sanitaria. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio. Art. 563. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori dell'istituto di igiene e medicina preventiva e dell'istituto di medicina del lavoro dell'Universita' degli studi di Genova e delle strutture pubbliche all'uopo convenzionate. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha la facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 564. - Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme statutarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, addi' 9 ottobre 1989 Il rettore