DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1990 

  Atto  di indirizzo e coordinamento alle regioni a statuto ordinario
in materia di orario dei distributori di carburanti.
(GU n.64 del 17-3-1990)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  i
problemi istituzionali;
  Visti  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il  relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Visti  l'art.  16  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
ed  il  relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
  Vista   la   legge   22   luglio   1975,   n.  382,  recante  norme
sull'ordinamento  regionale  e  sull'organizzazione  della   pubblica
amministrazione;
  Visto  l'art.  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con il quale e' stato delegato  alle  regioni  a
statuto  ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative relative
ai distributori di carburanti;
  Visto  il  Piano  energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei
Ministri nella riunione del 10 agosto 1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del  18
settembre  1989,  recante  nuove  direttive  alle  regioni  a statuto
ordinario in materia di distribuzione automatica  di  carburanti  per
uso di autotrazione;
  Considerate    le   particolari   difficolta'   determinatesi   nel
rifornimento e nell'approvvigionamento  dei  carburanti  per  uso  di
autotrazione;
  Ritenuta   la  necessita'  di  adottare  una  specifica  disciplina
dell'orario di apertura dei distributori di  carburante  per  uso  di
autotrazione nei giorni 17 e 18 marzo 1990;
  In  conformita'  alla  deliberazione  adottata  dal  Consiglio  dei
Ministri nella riunione del 16 marzo 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. In deroga all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 11 settembre 1989, di cui alle premesse, gli
impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione
possono svolgere servizio continuativo e ininterrotto dalle ore 0 del
giorno 17 marzo 1990 alle ore 24 del giorno 18 marzo 1990.
   Roma, addi' 16 marzo 1990
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
                      Il Ministro dell'industria
                   del commercio e dell'artigianato
                              BATTAGLIA
                 Il Ministro per gli affari regionali
                     ed i problemi istituzionali
                              MACCANICO
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