DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1990
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni a statuto ordinario in materia di orario dei distributori di carburanti.(GU n.64 del 17-3-1990)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Visti l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione; Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale e' stato delegato alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti; Visto il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, recante nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione; Considerate le particolari difficolta' determinatesi nel rifornimento e nell'approvvigionamento dei carburanti per uso di autotrazione; Ritenuta la necessita' di adottare una specifica disciplina dell'orario di apertura dei distributori di carburante per uso di autotrazione nei giorni 17 e 18 marzo 1990; In conformita' alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 marzo 1990; Decreta: Art. 1. 1. In deroga all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1989, di cui alle premesse, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione possono svolgere servizio continuativo e ininterrotto dalle ore 0 del giorno 17 marzo 1990 alle ore 24 del giorno 18 marzo 1990. Roma, addi' 16 marzo 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali MACCANICO __________