Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.72 del 27-3-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alla deliberazione dell'8 marzo 1988 del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia II; alla deliberazione n. 6 del 10 maggio 1988 del senato accademico e n. 88 del 23 maggio 1988 del consiglio di amministrazione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II", approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 748, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, suddivise per facolta', istituite presso l'Universita' degli studi di Napoli, alla facolta' di medicina e chirurgia II e' inserita una nuova scuola con la seguente denominazione: scuola diretta a fini speciali di igienista dentale. Dopo l'art. 758, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di igienista dentale. Scuola diretta a fini speciali di igienista dentale Art. 759. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di igienista dentale presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenze di istruzione dei pazienti all'igiene orale. La scuola rilascia il diploma di igienista dentale. Art. 760. - Il corso di studi ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro studenti. Art. 761. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la seconda facolta' di medicina e chirurgia e l'istituto di discipline odontostomatologiche. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 762. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 763. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: istituzioni di anatomia umana e anatomia bucco-dentaria; istituzioni di fisiologia umana e fisiologia bucco-dentaria; microbiologia; igiene orale I; dietetica; odontostomatologia preventiva; farmacologia odontostomatologica. 2 Anno: elementi di patologia odontostomatologica; elementi di parodontologia; elementi di odontoiatria conservativa; elementi di ortognatodonzia; elementi di psicologia; elementi di epidemiologia; igiene orale II. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio. Art. 764. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti ambulatoriali di: prima visita; chirurgia ambulatoriale; parodontologia; odontoiatria conservatrice; ortognatodonzia. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 765. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Napoli, addi' 31 ottobre 1989 Il rettore: CILIBERTO