Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.74 del 29-3-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visti i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici dell'Universita' e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 99. - Nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria gli insegnamenti: 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria), sono soppressi e cosi' sostituiti: 19) neurologia (semestrale); 23) medicina interna. Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: 5) psichiatria (semestrale); 6) pediatria (semestrale). Art. 100. - Ai fini della propedeuticita' degli esami l'insegnamento di patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) e' soppresso e sostituito da medicina interna. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 gennaio 1990 Il rettore: TECCE