Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.81 del 6-4-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Viste le deliberazioni del consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 30 novembre 1988; del consiglio di amministrazione in data 13 giugno 1989; del senato accademico in data 12 giugno 1989 che hanno approvato la modifica di statuto relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 19 ottobre 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Dopo l'art. 406, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata: Scuola di specializzazione in genetica applicata Art. 407. - E' istituita la scuola di specializzazione in genetica applicata presso l'Universita' degli studi di Bologna. La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di specialisti operanti nel campo della attivita' di laboratorio in genetica e citogenetica nonche' nel campo del controllo genetico e del miglioramento di organismi animali, vegetali e dei microorganismi. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 410, e le diverse professionalita' conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica applicata, la scuola si articola negli indirizzi: 1) citogenetica e genetica molecolare; 2) biologia applicata. La scuola conferisce il diploma di specialista in genetica applicata, indirizzo di citogenetica e genetica molecolare o indirizzo in biologia applicata. Art. 408. - La durata del corso degli studi della scuola e' di tre anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovra' essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovra' indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di dieci iscritti per ciascun anno di corso, per un totale massimo di trenta specializzandi. Art. 409. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Bologna. Art. 410. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze della produzione animale, scienze naturali, o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, conseguibili presso universita' estere. Art. 411. - La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica; b) genetica e biologia molecolare; c) genetica speciale; d) genetica molecolare; e) genetica applicata. Art. 412. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Propedeutica: statistica e biometria; informatica e gestione dati. b) Genetica e biologia molecolare: biologia cellulare; genetica fondamentale; principi e metodi di analisi genetica formale; genetica molecolare; biologia molecolare; citogenetica. c) Genetica speciale: genetica di popolazioni; genetica dello sviluppo; genetica vegetale; genetica dei microorganismi; mutagenesi; genetica umana. d) Genetica molecolare: immunogenetica; patologia molecolare; metodi di ingegneria genetica. e) Genetica applicata: metodi di miglioramento genetico; metodi di ingegneria genetica applicata; fisiologia vegetale applicata; fisiologia microbica applicata; metodi di lotta biologica. Art. 413. - L'attivita' didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata dal consiglio della scuola in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (duecento ore, come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori duecento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Propedeutica (ore 50): statistica e biometria; informatica e gestione dati. Genetica e biologia molecolare (ore 150): biologia cellulare; genetica fondamentale; genetica molecolare; citogenetica I; biologia molecolare I. Monte ore elettivo: ore 200. 2 Anno: Genetica e biologia molecolare (ore 50): principi e metodi di analisi genetica formale. Genetica speciale (ore 100): genetica di popolazioni; genetica vegetale; genetica dei microorganismi; mutagenesi. Genetica molecolare (ore 50): metodi di ingegneria genetica. Monte ore elettivo: ore 200. 3 Anno - indirizzo in citogenetica e genetica molecolare: Genetica e biologia molecolare (ore 60): citogenetica II; biologia molecolare II. Genetica speciale (ore 80): genetica dello sviluppo; genetica umana. Genetica molecolare (ore 60): immunogenetica; patologia molecolare. Monte ore elettivo: ore 200. 3 Anno - indirizzo in biologia applicata: Genetica applicata (ore 200): metodi di miglioramento genetico; fisiologia vegetale applicata; fisiologia microbica applicata; metodi di lotta biologica; metodi di ingegneria genetica applicata. Monte ore elettivo: ore 200. Art. 414. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza di un laboratorio di ricerca. La frequenza nelle varie aree per complessive quattrocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di duecento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 29 dicembre 1989 Il rettore: ROVERSI MONACO