UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1989 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.81 del 6-4-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e  modificato  con  regio
decreto  13  ottobre  1927,  n.  2227,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto;
  Viste  le  deliberazioni  del  consiglio  di  facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche  e  naturali  in  data  30  novembre  1988;  del
consiglio  di  amministrazione  in  data  13  giugno 1989; del senato
accademico in data 12 giugno 1989 che hanno approvato la modifica  di
statuto  relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in
genetica applicata;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 19
ottobre 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  406, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli,
relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica
applicata:
           Scuola di specializzazione in genetica applicata
  Art.  407. - E' istituita la scuola di specializzazione in genetica
applicata presso l'Universita' degli studi di Bologna.
  La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica
di specialisti operanti nel campo della attivita' di  laboratorio  in
genetica  e  citogenetica  nonche' nel campo del controllo genetico e
del   miglioramento   di   organismi   animali,   vegetali   e    dei
microorganismi.
  Attesa  la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto
precisato dal successivo art.  410,  e  le  diverse  professionalita'
conseguibili  al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della
genetica applicata, la scuola si articola negli indirizzi:
   1) citogenetica e genetica molecolare;
   2) biologia applicata.
  La   scuola  conferisce  il  diploma  di  specialista  in  genetica
applicata,  indirizzo  di  citogenetica  e  genetica   molecolare   o
indirizzo in biologia applicata.
  Art.  408. - La durata del corso degli studi della scuola e' di tre
anni.
  Dopo  gli  anni  comuni  lo specializzando all'atto dell'iscrizione
all'anno di corso nel  quale  dovra'  essere  frequentato  uno  degli
indirizzi attivati dovra' indicare l'indirizzo prescelto.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di dieci  iscritti  per  ciascun
anno di corso, per un totale massimo di trenta specializzandi.
  Art. 409. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la   facolta'   di   scienze
matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Bologna.
  Art.  410.  -  Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione i
laureati in  medicina  e  chirurgia,  medicina  veterinaria,  scienze
agrarie,  scienze  biologiche, scienze delle preparazioni alimentari,
scienze  della  produzione  animale,  scienze  naturali,   o   titoli
equipollenti,  ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, conseguibili presso universita' estere.
  Art.  411.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) propedeutica;
    b) genetica e biologia molecolare;
    c) genetica speciale;
    d) genetica molecolare;
    e) genetica applicata.
  Art.  412.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Propedeutica:
     statistica e biometria;
     informatica e gestione dati.
   b) Genetica e biologia molecolare:
     biologia cellulare;
     genetica fondamentale;
     principi e metodi di analisi genetica formale;
     genetica molecolare;
     biologia molecolare;
     citogenetica.
   c) Genetica speciale:
     genetica di popolazioni;
     genetica dello sviluppo;
     genetica vegetale;
     genetica dei microorganismi;
     mutagenesi;
     genetica umana.
   d) Genetica molecolare:
     immunogenetica;
     patologia molecolare;
     metodi di ingegneria genetica.
   e) Genetica applicata:
     metodi di miglioramento genetico;
     metodi di ingegneria genetica applicata;
     fisiologia vegetale applicata;
     fisiologia microbica applicata;
     metodi di lotta biologica.
  Art.  413. - L'attivita' didattica comprende ogni anno quattrocento
ore di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa
e'  organizzata dal consiglio della scuola in una attivita' didattica
teorico-pratica comune per tutti gli studenti (duecento ore, come  di
seguito   ripartite)   ed   in   una  attivita'  didattica  elettiva,
prevalentemente  di  carattere   tecnico-applicativo   di   ulteriori
duecento    ore,    rivolta    all'approfondimento   del   curriculum
corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte  ore
elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1  Anno:
   Propedeutica (ore 50):
    statistica e biometria;
    informatica e gestione dati.
   Genetica e biologia molecolare (ore 150):
    biologia cellulare;
    genetica fondamentale;
    genetica molecolare;
    citogenetica I;
    biologia molecolare I.
  Monte ore elettivo: ore 200.
  2  Anno:
   Genetica e biologia molecolare (ore 50):
    principi e metodi di analisi genetica formale.
   Genetica speciale (ore 100):
    genetica di popolazioni;
    genetica vegetale;
    genetica dei microorganismi;
    mutagenesi.
   Genetica molecolare (ore 50):
    metodi di ingegneria genetica.
  Monte ore elettivo: ore 200.
  3  Anno - indirizzo in citogenetica e genetica molecolare:
   Genetica e biologia molecolare (ore 60):
    citogenetica II;
    biologia molecolare II.
   Genetica speciale (ore 80):
    genetica dello sviluppo;
    genetica umana.
   Genetica molecolare (ore 60):
    immunogenetica;
    patologia molecolare.
  Monte ore elettivo: ore 200.
  3  Anno - indirizzo in biologia applicata:
   Genetica applicata (ore 200):
    metodi di miglioramento genetico;
    fisiologia vegetale applicata;
    fisiologia microbica applicata;
    metodi di lotta biologica;
    metodi di ingegneria genetica applicata.
  Monte ore elettivo: ore 200.
  Art.  414.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
di un laboratorio di ricerca.
  La  frequenza  nelle  varie  aree  per complessive quattrocento ore
annue, compreso il monte ore elettivo di duecento ore annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra-universitari.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il  controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, 29 dicembre 1989
                                           Il rettore: ROVERSI MONACO