Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Venezia.(GU n.84 del 10-4-1990)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota e quanto ad essa allegato del presidente della corte di appello di Venezia n. 141 in data 18 gennaio 1990 dalla quale risulta che l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso detta corte non e' stato in grado di funzionare il giorno 12 gennaio 1990 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Venezia il giorno 12 gennaio 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 1990 Il Ministro: VASSALLI