Autorizzazione all'impiego di una aliquota di somma assegnata al comune di Monte di Procida con ordinanza n. 1611/FPC del 22 novembre 1988. (Ordinanza n. 1889/FPC).(GU n.84 del 10-4-1990)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1987, n. 120; Vista l'ordinanza, n. 1611/FPC del 22 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1988, con la quale e' stata assegnata al comune di Monte di Procida la somma di lire 1 miliardo per fronteggiare le residue attivita' assistenziali derivanti dall'emergenza bradisismica dell'area flegrea; Vista la nota n. 14494 del 19 dicembre 1989, con la quale il comune di Monte di Procida (Napoli) ha comunicato di aver costituito una struttura permanente di protezione civile con lo scopo di seguire e controllare tutte le attivita' edilizie ancora in atto sia per il terremoto del 1980 e sia per il bradisismo che ha sconvolto l'intera area flegrea, proseguire l'attivita' di assistenza a quei nuclei familiari sistemati ancora in alloggi precari e provvedere a tutte le altre attivita' previste nel piano di protezione civile; Considerato che il suddetto comune ha rappresentato, con la citata nota, di voler affidare a detta struttura anche il compito di provvedere alla custodia e conservazione di taluni materiali ed attrezzature, la cui pronta disponibilita', in caso di gravi sciagure, potrebbe consentire di intervenire sollecitamente per il salvataggio di vite umane; Tenuto conto che il comune di Monte di Procida, allo scopo di porre la citata struttura in condizioni di poter assolvere con efficacia i suoi compiti, ha chiesto di essere autorizzato a provvedere all'acquisto di beni strumentali, per l'importo presumibile di L. 600.000.000, attingendo i fondi dalle disponibilita' finanziarie assegnate con l'ordinanza n. 1611/FPC del 22 novembre 1988; Ravvisata l'opportunita', allo scopo di consentire che l'organizzazione predisposta non rimanga sul piano di sola ipotesi e possa effettivamente funzionare, di accogliere la richiesta formulata dal comune di Monte di Procida; Dispone: Art. 1. Il comune di Monte di Procida e' autorizzato a procedere all'acquisto, nei limiti di cui alle premesse, di beni strumentali occorrenti per assicurare il funzionamento della struttura di protezione civile, attingendo i fondi dalle disponibilita' finanziarie assegnate con l'ordinanza n. 1611/FPC del 22 novembre 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 1990 Il Ministro: LATTANZIO