MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 aprile 1990 

  Riduzione  del cinquanta per cento degli interessi di rateizzazione
dei contributi previdenziali pregressi, ai sensi dell'art. 14-bis del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente norme
urgenti  in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo
Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie.
(GU n.102 del 4-5-1990)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il comma 7 dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
440, convertito in legge 29 ottobre 1987,  n.  440,  che  prevede  la
definizione   entro   cinque   anni  delle  morosita'  da  contributi
previdenziali dovuti a tutto il 31 dicembre 1988 alla  Cassa  per  le
pensioni  ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni
ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di  asilo  e
di scuole elementari parificate amministrate dalla Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
  Visto  l'art.  7, commi primo e terzo, del decreto del Ministro del
tesoro emanato di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  del  12
settembre 1988 nel quale si stabilisce che le predette morosita' sono
da estinguere a domanda presso le direzioni  provinciali  del  Tesoro
secondo  rate semestrali di numero non superiore a dieci, ai tassi di
interesse vigenti alla data del 31 ottobre 1987;
  Visto   l'allegato  delle  modificazioni  apportate  con  legge  di
conversione 28 febbraio 1990, n. 38, art. 14- bis al decreto-legge 28
dicembre  1989, n. 415, nel punto in cui prevede che gli interessi di
rateizzazione dei contributi previdenziali pregressi di cui  all'art.
22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987 sono ridotti del 50%;
  Visto  l'art.  15,  comma  5, della legge n. 400/1988 sulla riforma
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che  prevede  l'efficacia
delle modifiche al decreto-legge dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo diversa disposizione;
  Ritenuto  che  la  legge  di  conversione  n.  38/1990, sancendo la
riduzione alla meta' degli interessi di  rateizzazione,  richieda  un
provvedimento  esplicativo delle modalita' degli adempimenti a carico
degli  stessi  uffici  che,  ai  sensi  dell'art.   7   del   decreto
ministeriale  12  settembre 1988, hanno rateizzato le morosita' al 31
dicembre 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  quote  interessi  delle  rate  semestrali  di  estinzione delle
morosita' di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987,
aventi scadenza 30 giugno 1990 e successive, sono ridotte alla meta'.
  Le  direzioni  provinciali  del  Tesoro  che  hanno  autorizzato  i
pagamenti con riserva di conferma del  consiglio  di  amministrazione
degli  istituti  di  previdenza apporteranno le conseguenti modifiche
dandone comunicazione agli enti beneficiari e alla Direzione generale
che amministra le casse dei predetti istituti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1990
                                                   Il Ministro: CARLI