Modalita' di attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, come sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.(GU n.103 del 5-5-1990)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto che l'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale", dispone che: "1. L'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente: 'Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalita' previste dal comma 7, presso: a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali; b) enti creditizi; c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa; d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie e per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c). 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere, si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione. 3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili. 4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni. 5. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, il personale incaricato dell'operazione, che contravviene alle disposizioni precedenti, e' punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni. 6. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni. 7. L'importo di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio'. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalita' della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministe riale per il credito ed il risparmio."; Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Decreta: Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono disciplinate nei termini seguenti: Ambito di applicabilita' della normativa. L'obbligo dell'identificazione sussiste ogni volta che vi sia un'effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, superiore all'importo indicato dal decreto di cui al punto 7 del cennato art. 30, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia posta in essere per cassa, per corrispondenza, attraverso cassa continua o sportelli automatici, oppure attraverso istituti specializzati per il trasporto valori e a prescindere dalle modalita' con cui questa movimentazione sia poi contabilizzata. Per mezzi di pagamento si intendono, oltre al denaro contante, gli assegni circolari e bancari, ivi compresi i vari tipi di assegni turistici, i titoli speciali dell'Istituto di emissione, i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, gli assegni e i vaglia postali. Per "piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo", rilevabili anche se singolarmente inferiori al limite di importo della rilevazione, si intendono quelle effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa e presso il medesimo operatore di sportello. Identificazione dei soggetti che operano. La data dell'operazione, la causale e il tipo dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione esibito, nonche' le complete generalita' e, nel caso di persona non fisica, la denominazione e la sede dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita devono risultare da apposito registro o da altra scrittura anche a mezzo di sistemi elettrocontabili. L'importo dei singoli mezzi di pagamento deve essere evidenziato sul registro distinguendo il totale del contante da quello complessivo degli altri mezzi di pagamento. Per "complete generalita'" si intendono: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo. Inoltre: l'identificazione di chi compie l'operazione va effettuata volta per volta; ove si tratti di persona titolare di rapporti nominativi in essere, o di un suo delegato e/o procuratore, che come tali siano stati gia' quindi identificati, devono essere indicati nome e cognome e gli estremi del rapporto; nel caso di esibitori o presentatori, l'identificazione va effettuata nei confronti di chi pone in essere materialmente l'operazione, apponendo altresi' l'indicazione dei soggetti o dei nominativi cui va riferita l'operazione stessa, e cio' sia nel caso che gli esibitori o presentatori operino per conto di una persona fisica, sia che operino per conto di una persona giuridica; nel caso di operazioni effettuate con il sistema della cassa continua o di sportelli automatici, o attraverso istituti specializzati per il trasporto valori, oppure per corrispondenza, o comunque non effettuati a sportello, a causa dell'impossibilita' di identificare chi effettua materialmente l'operazione, sussiste l'obbligo di indicare sul registro per l'annotazione dei dati chi sia l'intestatario del conto o del rapporto cui si riferisce l'operazione stessa; in caso di invio per corrispondenza di assegni bancari, assegni circolari o titoli similari per il pagamento di rate di mutuo o di altre obbligazioni connesse, l'operazione va riferita all'intestatario del mutuo. In caso di subingresso nel debito, qualora si sia in possesso di atti o documenti idonei a comprovare il subingresso, l'operazione va riferita al soggetto indicato in tali atti o documenti come debitore. L'obbligo di identificazione, nei termini su riportati, non sussiste per le operazioni poste in essere tra i vari soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui al punto 1.1 dell'art. 30 della legge n. 55/1990. Registri o scritture per l'annotazione dei dati. Fermo restando che i dati di cui sopra devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili, si stabilisce, per quanto concerne in particolare i registri non derivanti da sistemi elettrocontabili, che gli stessi siano progressivamente numerati e, a cura del responsabile dell'ufficio che li utilizza e di altra persona all'uopo autorizzata, siglati in ogni pagina con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione delle firme delle suddette persone. Cio' vale ovviamente qualora gli uffici interessati non ritengano di far vidimare e bollare volontariamente i registri previsti. Su tutto quanto precede si fa riserva di intervenire in un secondo tempo, modificando o integrando le suddette modalita' di attuazione, in relazione anche alle disposizioni che verranno impartite per le operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo poste in essere presso gli operatori di cui alle lettere c) e d) del citato art. 30 della legge n. 55/1990. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 1990 Il Ministro: CARLI