MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 maggio 1990 

  Modalita'  di attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge  6  febbraio
1980,  n.  15,  recante  misure  urgenti  per  la  tutela dell'ordine
democratico e della sicurezza pubblica, come sostituito dall'art.  30
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(GU n.103 del 5-5-1990)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691;
  Visto  che  l'art.  30  della  legge  19 marzo 1990, n. 55, recante
"Nuove disposizioni per la  prevenzione  della  delinquenza  di  tipo
mafioso  e  di  altre  gravi forme di manifestazione di pericolosita'
sociale", dispone che:
  "1.   L'art.  13  del  decreto-legge  15  dicembre  1979,  n.  625,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e'
sostituito dal seguente:
  'Art.  13.  -  1.  Deve  essere  identificato  a cura del personale
incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la  propria  personale
responsabilita',  le  complete generalita' del soggetto per conto del
quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque  compie  operazioni
che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalita' previste
dal comma 7, presso:
    a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici
postali;
    b) enti creditizi;
    c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad
autorizzazione amministrativa;
    d)  altri  operatori  finanziari  e  di  borsa  al  cui  capitale
partecipano, anche per  il  tramite  di  societa'  controllate  o  di
societa'  fiduciarie e per interposta persona, i soggetti di cui alle
lettere b) e c).
   2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando,
per la natura e le modalita' delle operazioni  poste  in  essere,  si
puo'  ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in
un circoscritto periodo di tempo, ancorche'  singolarmente  inferiori
al  limite  di  importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno
parti di un'unica operazione.
   3.  La  data  e  la causale dell'operazione, l'importo dei singoli
mezzi di pagamento,  le  complete  generalita'  ed  il  documento  di
identificazione  di  chi  effettua  l'operazione, nonche' le complete
generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale  l'operazione
stessa  viene  eseguita,  devono  risultare da apposito registro o da
altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
   4.  Le  scritture  indicate  nel  comma  3 vanno conservate per la
durata di dieci anni.
   5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  un  piu'  grave  reato, il
personale   incaricato   dell'operazione,   che   contravviene   alle
disposizioni  precedenti,  e'  punito  con  la  multa  da lire cinque
milioni a lire venticinque milioni.
   6. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, l'esecutore
dell'operazione, che omette di indicare le generalita'  del  soggetto
per  conto  del  quale  eventualmente esegue l'operazione o le indica
false, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno  e  con  la
multa da lire un milione a lire dieci milioni.
   7.  L'importo  di  cui  al  comma 1 e' determinato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio'.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  per  i
soggetti  indicati  alle  lettere  a) e b) del primo capoverso, e dal
novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le
modalita'  della  loro  attuazione  sono  disciplinate  dal  Comitato
interministe riale per il credito ed il risparmio.";
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  ai  sensi  e  per gli effetti
dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 luglio 1947, n. 691;
                               Decreta:
  Le  modalita'  di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30,
comma 2, della legge 19 marzo 1990,  n.  55,  sono  disciplinate  nei
termini seguenti:
Ambito di applicabilita' della normativa.
  L'obbligo  dell'identificazione  sussiste  ogni  volta  che  vi sia
un'effettiva trasmissione o movimentazione  di  mezzi  di  pagamento,
superiore  all'importo  indicato  dal  decreto  di cui al punto 7 del
cennato art. 30, indipendentemente dal  fatto  che  l'operazione  sia
posta  in  essere  per  cassa,  per  corrispondenza, attraverso cassa
continua  o  sportelli   automatici,   oppure   attraverso   istituti
specializzati per il trasporto valori e a prescindere dalle modalita'
con cui questa movimentazione sia poi contabilizzata.
  Per  mezzi di pagamento si intendono, oltre al denaro contante, gli
assegni circolari e bancari, ivi compresi  i  vari  tipi  di  assegni
turistici,  i  titoli  speciali  dell'Istituto di emissione, i titoli
speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, gli assegni e  i
vaglia postali.
  Per  "piu'  operazioni  effettuate  in  momenti  diversi  e  in  un
circoscritto periodo di tempo",  rilevabili  anche  se  singolarmente
inferiori al limite di importo della rilevazione, si intendono quelle
effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa e  presso  il
medesimo operatore di sportello.
Identificazione dei soggetti che operano.
  La  data  dell'operazione,  la  causale  e il tipo dell'operazione,
l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita'  di
chi  effettua l'operazione e il documento di identificazione esibito,
nonche' le complete generalita' e, nel caso di persona non fisica, la
denominazione  e  la sede dell'eventuale soggetto per conto del quale
l'operazione viene eseguita devono risultare da apposito  registro  o
da altra scrittura anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
  L'importo  dei  singoli  mezzi di pagamento deve essere evidenziato
sul  registro  distinguendo  il  totale  del   contante   da   quello
complessivo degli altri mezzi di pagamento.
  Per  "complete  generalita'"  si  intendono: nome, cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo.
  Inoltre:
   l'identificazione  di  chi compie l'operazione va effettuata volta
per volta; ove si tratti di persona titolare di  rapporti  nominativi
in  essere, o di un suo delegato e/o procuratore, che come tali siano
stati gia' quindi identificati, devono essere indicati nome e cognome
e gli estremi del rapporto;
   nel   caso  di  esibitori  o  presentatori,  l'identificazione  va
effettuata  nei  confronti  di  chi  pone  in  essere   materialmente
l'operazione,  apponendo  altresi'  l'indicazione  dei soggetti o dei
nominativi cui va riferita l'operazione stessa, e cio' sia  nel  caso
che  gli  esibitori  o  presentatori operino per conto di una persona
fisica, sia che operino per conto di una persona giuridica;
   nel  caso  di  operazioni  effettuate  con  il sistema della cassa
continua  o  di   sportelli   automatici,   o   attraverso   istituti
specializzati  per  il trasporto valori, oppure per corrispondenza, o
comunque non effettuati a sportello, a causa  dell'impossibilita'  di
identificare   chi   effettua  materialmente  l'operazione,  sussiste
l'obbligo di indicare sul registro per l'annotazione dei dati chi sia
l'intestatario del conto o del rapporto cui si riferisce l'operazione
stessa;
   in  caso  di  invio per corrispondenza di assegni bancari, assegni
circolari o titoli similari per il pagamento di rate di  mutuo  o  di
altre     obbligazioni    connesse,    l'operazione    va    riferita
all'intestatario del  mutuo.  In  caso  di  subingresso  nel  debito,
qualora si sia in possesso di atti o documenti idonei a comprovare il
subingresso, l'operazione va riferita al soggetto  indicato  in  tali
atti o documenti come debitore.
  L'obbligo   di  identificazione,  nei  termini  su  riportati,  non
sussiste per le operazioni poste in essere tra i vari soggetti di cui
alle  lettere a) e b) di cui al punto 1.1 dell'art. 30 della legge n.
55/1990.
Registri o scritture per l'annotazione dei dati.
  Fermo restando che i dati di cui sopra devono risultare da apposito
registro o da altra  scrittura  formata  anche  a  mezzo  di  sistemi
elettrocontabili, si stabilisce, per quanto concerne in particolare i
registri non derivanti da sistemi elettrocontabili,  che  gli  stessi
siano   progressivamente   numerati   e,   a  cura  del  responsabile
dell'ufficio che li utilizza e di altra persona all'uopo autorizzata,
siglati in ogni pagina con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio
del  numero  delle  pagine  di  cui  e'  composto   il   registro   e
l'apposizione   delle   firme   delle  suddette  persone.  Cio'  vale
ovviamente qualora  gli  uffici  interessati  non  ritengano  di  far
vidimare e bollare volontariamente i registri previsti.
  Su  tutto quanto precede si fa riserva di intervenire in un secondo
tempo, modificando o integrando le suddette modalita' di  attuazione,
in  relazione  anche  alle disposizioni che verranno impartite per le
operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di  mezzi  di
pagamento  di  qualsiasi tipo poste in essere presso gli operatori di
cui alle lettere c) e d) del citato art. 30 della legge n. 55/1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 maggio 1990
                                                   Il Ministro: CARLI