Proroga delle convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida per la esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico. (Ordinanza numero 1904/FPC).(GU n.110 del 14-5-1990)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni; Vista la propria ordinanza n. 209/FPC/ZA del 10 maggio 1984, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 38 del 25 giugno 1984, con cui si e' autorizzato il comune di Monte di Procida ad avvalersi, mediante stipula di convenzioni della durata di sei mesi, di un tecnico, un dattilografo e due applicati per assicurare il personale necessario all'espletamento delle procedure relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico, disposte con ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 29 marzo 1984; Vista la propria ordinanza n. 1801/FPC del 9 ottobre 1989, con la quale le predette convenzioni sono state prorogate fino al 31 marzo 1990; Vista la nota n. 686 in data 13 gennaio 1990 con cui il sindaco del comune di Monte di Procida chiede, in ottemperanza alla deliberazione della giunta municipale del comune di Monte di Procida adottata l'8 gennaio 1990, n. 32, la proroga delle convenzioni relative al sopra citato personale tuttora impegnato nell'opera di riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo; Considerato che le richieste di riattazione presentate sono oltre 250 e che a tutt'oggi restano da esaminare ancora n. 80 pratiche; Visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Napoli per la proroga per un altro anno degli incarichi conferiti dal comune di Monte di Procida al predetto personale; Ravvisata l'opportunita' di aderire alla sopra esposta richiesta del sindaco del comune di Monte di Procida al fine di permettere all'apposita commissione tecnica comunale di avvalersi della collaborazione del personale in argomento per l'esame delle restanti richieste di riattazione; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico Le convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida per l'espletamento delle procedure relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal bradisismo e di cui in premessa, sono prorogate fino al 31 marzo 1991. L'onere finanziario fa carico ai fondi messi a disposizione del comune di Monte di Procida con le ordinanze n. 26/FPC/ZA dell'8 ottobre 1983, n. 76/FPC/ZA del 30 novembre 1983 e n. 734/FPC/ZA del 27 maggio 1986 pubblicate rispettivamente nei Bollettini ufficiali della regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983, n. 1 del 2 gennaio 1984 e n. 42 del 23 giugno 1986. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 1990 Il Ministro: LATTANZIO