MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 maggio 1990 

  Proroga  delle convenzioni stipulate dal comune di Monte di Procida
per la esecuzione delle riattazioni degli  immobili  danneggiati  dal
fenomeno bradisismico. (Ordinanza numero 1904/FPC).
(GU n.110 del 14-5-1990)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982,  n.  938,  e  successive
integrazioni;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  209/FPC/ZA  del  10 maggio 1984,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 38  del
25  giugno  1984,  con  cui  si  e' autorizzato il comune di Monte di
Procida ad avvalersi, mediante stipula di convenzioni della durata di
sei  mesi,  di  un  tecnico,  un  dattilografo  e  due  applicati per
assicurare il personale necessario all'espletamento  delle  procedure
relative alla esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati
dal fenomeno bradisismico, disposte con ordinanza n. 155/FPC  del  15
marzo  1984,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 29 marzo
1984;
  Vista  la  propria ordinanza n. 1801/FPC del 9 ottobre 1989, con la
quale le predette convenzioni sono state prorogate fino al  31  marzo
1990;
  Vista la nota n. 686 in data 13 gennaio 1990 con cui il sindaco del
comune di Monte di Procida chiede, in ottemperanza alla deliberazione
della  giunta  municipale del comune di Monte di Procida adottata l'8
gennaio 1990, n. 32, la proroga delle convenzioni relative  al  sopra
citato  personale  tuttora  impegnato nell'opera di riattazione degli
immobili danneggiati dal bradisismo;
  Considerato  che  le richieste di riattazione presentate sono oltre
250 e che a tutt'oggi restano da esaminare ancora n. 80 pratiche;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal prefetto di Napoli per la
proroga per un altro anno degli incarichi  conferiti  dal  comune  di
Monte di Procida al predetto personale;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  aderire alla sopra esposta richiesta
del sindaco del comune di Monte di  Procida  al  fine  di  permettere
all'apposita   commissione   tecnica   comunale  di  avvalersi  della
collaborazione del personale in argomento per l'esame delle  restanti
richieste di riattazione;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le  convenzioni  stipulate  dal  comune  di  Monte  di  Procida per
l'espletamento  delle  procedure  relative  alla   esecuzione   delle
riattazioni  degli  immobili  danneggiati  dal bradisismo e di cui in
premessa, sono prorogate fino al 31 marzo 1991.
  L'onere  finanziario  fa  carico  ai fondi messi a disposizione del
comune di Monte di Procida  con  le  ordinanze  n.  26/FPC/ZA  dell'8
ottobre  1983,  n. 76/FPC/ZA del 30 novembre 1983 e n. 734/FPC/ZA del
27 maggio 1986 pubblicate rispettivamente  nei  Bollettini  ufficiali
della  regione Campania n. 58 del 7 novembre 1983, n. 1 del 2 gennaio
1984 e n. 42 del 23 giugno 1986.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 maggio 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO