MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 maggio 1990 

  Dichiarazione  di  sussistenza della condizione di reciprocita' tra
la Repubblica italiana e la Repubblica della Sierra Leone.
(GU n.112 del 16-5-1990)

                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'atto  in  data 20 giugno 1988 dell'ambasciata della Sierra
Leone in Bonn, nonche' la nota del consolato della  Sierra  Leone  in
Italia  in  data  10  ottobre  1989,  con  le  quali,  essendo  stato
autorizzato da parte del  presidente  del  tribunale  di  Torino  con
provvedimento  del  17  aprile  1987  Lamarca Giuseppe a procedere al
sequestro conservativo di beni e/o crediti dello  Stato  estero  fino
alla  concorrenza  di L. 500.000.000 ed essendo pendente la procedura
di esecuzione del sequestro presso terzi innanzi alla sez.  V  civile
della   pretura   di   Roma   (R.E.   12031/87),  e'  stata  invocata
l'applicazione del regio decreto-legge  30  agosto  1925,  convertito
nella  legge  15  luglio  1926, n. 1263, di guisa che venga negata al
Lamarca  l'autorizzazione   a   proseguire   l'intrapresa   procedura
cautelare;
  Vista  la nota del Ministero degli affari esteri in data 7 febbraio
1990   con   la   quale   e'   stata   chiarita   la   legittimazione
dell'ambasciatore della Sierra Leone in Bonn a proporre la menzionata
istanza in quanto rappresentante diplomatico accreditato anche presso
la Repubblica italiana;
  Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata
italiana in Freetown risulta che il cittadino sierraleonese  vantante
un  credito  verso  uno Stato estero non puo' ricorrere all'autorita'
giurisdizionale per ottenere l'emissione di misure cautelari, dovendo
adire il Ministero degli affari esteri che investe della questione il
Gabinetto (Consiglio dei Ministri  presieduto  dal  Presidente  della
Repubblica), il quale, effettuata una valutazione discrezionale, puo'
eventualmente dare disposizione al "Director of  Public  Persecution"
di richiedere al giudice di procedere contro lo Stato estero;
   che,  pertanto,  nei  rapporti  fra  l'Italia  e  la  Sierra Leone
sussiste  la  condizione   di   reciprocita'   prevista   dal   regio
decreto-legge  30  agosto  1925,  n.  1621, convertito nella legge 15
luglio 1926, n. 1263;
  Attesa  peraltro la inopportunita' di autorizzare il sequestrante a
proseguire nella esecuzione del sequestro sui beni dello Stato  della
Sierra   Leone   in   Italia,   in   considerazione  della  probabile
compromissione  dei  rapporti  fra  l'Italia  e   il   detto   Stato,
conformemente  al  parere  espresso  al  riguardo dal Ministero degli
affari esteri in data 24 novembre 1987;
                               Decreta:
  Dichiara  la  sussistenza  della  condizione di reciprocita' fra la
Repubblica italiana e la Repubblica della Sierra Leone ai sensi e per
gli  effetti  del  regio  decreto-legge  30  agosto  1925,  n.  1621,
convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza Lamarca
Giuseppe  a  proseguire  l'esecuzione  del provvedimento di sequestro
concesso in suo favore dal presidente del tribunale di Torino in data
17 aprile 1987.
   Roma, 2 maggio 1990
                                                Il Ministro: VASSALLI