Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.(GU n.118 del 23-5-1990)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, che stabilisce le modalita' per la variazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas; Viste le risultanze del bilancio consuntivo dell'anno 1988 che evidenziano l'esistenza di un avanzo patrimoniale di 20.989 milioni di lire, mentre i dati contabili dei bilanci preventivi relativi agli anni 1989 e 1990 confermano il consolidarsi del suddetto avanzo patrimoniale; Considerato che in forza del predetto art. 9 della legge n. 1084 del 1971 si rende necessario variare, in base all'andamento della gestione del Fondo di cui trattasi ed al fabbisogno della medesima, la misura del contributo dovuto al Fondo anzidetto; Considerato, altresi', che il consolidamento dell'avanzo patrimoniale sopra indicato rende possibile una riduzione del contributo in misura pari ad 1,60 punti di percentuale; Sentito il parere del comitato amministratore del Fondo; Decreta: A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e' fissato nella misura del 4 per cento delle retribuzioni imponibili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 1990 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro del tesoro CARLI