Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.123 del 29-5-1990)
IL RETTORE Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 28 settembre 1989, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 19 dicembre 1989, con la quale il consiglio della facolta' di lettere e filosofia, a seguito della richiesta del Consiglio universitario nazionale (comunicata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II, con nota n. 1219 del 20 luglio 1989) ha riproposto una nuova modifica dello statuto intesa ad ottenere l'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia; Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale formulato nella riunione del 18 marzo 1989; Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto della scuola di specializzazione in archeologia siano particolarmente meritevoli di accoglimento; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato con l'inserimento, al capo III, sezione IV "Norme speciali per la facolta' di lettere e filosofia", all'art. 42, della scuola di specializzazione in archeologia nel modo che segue: Scuola di specializzazione in archeologia Art. 42. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Urbino la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito). Art. 43. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: archeologia preistorica e protostorica; archeologia classica; archeologia tardo-antica e medievale. archeologia orientale. L'indirizzo orientale si articola su cinque curricula caratterizzati da gruppi di insegnamenti o moduli specifici nei seguenti ambiti: a) Egitto; b) Vicino Oriente antico; c) Estremo Oriente; d) Islam; e) India, Iran e Asia centrale. Art. 44. - La scuola ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi. Art. 45. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono la facolta' di lettere e filosofia e l'istituto di archeologia e storia dell'arte antica dell'Universita' degli studi di Urbino. Art. 46. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli. L'esame consiste: a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore; b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali; c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore. Il candidato dovra' dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza ed almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore. Art. 47. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con l'indirizzo archeologico) nonche' i laureati in architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 48. - Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) archeologia subacquea; 2) archeometria; 3) bioarcheologia; 4) elementi di informatica; 5) esegesi delle fonti letterarie; 6) metodologia e tecnica dello scavo; 7) metrologia antica; 8) museologia e museografia; 9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi; 10) teorie e tecniche del restauro; 11) topografia antica; 12) disegno e rilievo; 13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione. B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica: 1) archeologia e antichita' celtiche; 2) archeologia e antichita' egee; 3) archeologia e antichita' sarde; 4) ecologia preistorica; 5) paleontologia del quaternario; 6) paleontologia umana; 7) paletnologia; 8) preistoria e protostoria dell'Africa; 9) preistoria e protostoria dell'Asia; 10) preistoria e protostoria europea; 11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente. C) Area dell'archeologia classica: 1) archeologia e storia dell'arte greca; 2) archeologia e storia dell'arte romana; 3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica; 4) archeologia fenicia e punica; 5) archeologia dell'Italia preromana; 6) archeologia delle province romane; 7) archeologia e antichita' teatrali; 8) epigrafia e antichita' greche e romane; 9) etruscologia; 10) numismatica greca e romana; 11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana. D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale: 1) archeologia tardo-antica e alto medievale; 2) archeologia e storia dell'arte medievale; 3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina; 4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide; 5) archeologia e storia dell'arte islamica; 6) epigrafia e antichita' paleocristiane e medievali; 7) numismatica e sfragistica medievali; 8) paleografia e diplomatica; 9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali; 10) storia della citta' e del territorio. E) Area dell'archeologia orientale: A) Curriculum egittologico-africanistico: 1) antichita' copte; 2) antichita' sudanesi ovv. antichita' nubiane; 3) archeologia ed antichita' etiopiche; 4) archeologia egiziana; 5) archeologia e storia dell'arte greca e romana (**); 6) egittologia; 7) papirologia; 8) preistoria e protostoria dell'Africa. B) Curriculum vicino-orientale: 1) archeologia del Vicino Oriente ovv. archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico; 2) archeologia fenicio-punica; 3) archeologia partico-sasanide (*); 4) archeologia e storia dell'arte iranica (*); 5) assiriologia; 6) ittitologia; 7) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica (*). C) Curriculum indo-iranico: 1) archeologia partico-sasanide (*); 2) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (*); 3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale (*); 4) archeologia e storia dell'arte dell'India; 5) archeologia e storia dell'arte greca e romana (**); 6) archeologia e storia dell'arte iranica (*); 7) epigrafia indiana; 8) epigrafia iranica; 9) numismatica indo-iranica; 10) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica (*). D) Curriculum estremo-orientale: 1) archeologia e storia dell'arte cinese; 2) archeologia e storia dell'arte coreana; 3) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale; 4) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale (*); 5) archeologia e storia dell'arte giapponese; 6) numismatica estremo-orientale; 7) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica (*). E) Curriculum islamico: 1) archeologia medievale (**); 2) archeologia partico-sasanide (*); 3) archeologia e storia dell'arte musulmana (*); 4) epigrafia islamica; 5) numismatica islamica; 6) storia dell'arte bizantina; 7) storia dell'arte copta. F) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) legislazione urbanistica. Art. 49. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o piu') insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicative, sopralluoghi e viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto: cinque (o piu') tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due (o piu') fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione; una (o piu') fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline nell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi. L'attivita' didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo e' costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente, che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. Art. 50. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del Consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonche' la partecipazione alle attivita' pratiche sono obbligatorie. Art. 51. - Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorita'. Lo scavo verra' condotto da uno o piu' professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi. Art. 52. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attivita' di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 53. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 27 marzo 1990 Il rettore: BO ______________ (*) Comune ad altro/i curriculum/a. (**) Comune ad altro indirizzo.