Modalita' per l'importazione dai Paesi terzi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione.(GU n.123 del 29-5-1990)
Vigente al: 29-5-1990
Si comunica che con regolamenti della commissione delle Comunita' europee in corso di pubblicazione - ai quali si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare - sono stati fissati i quantitativi - riferiti al primo e secondo trimestre del corrente anno -, entro cui e' possibile l'importazione, a prelievo agevolato, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento CEE n. 805/68 e ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento CEE n. 2377 del 4 settembre 1980. Carni bovine congelate. Per quanto riguarda le carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera a) del succitato regolamento CEE n. 805/68), il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi in esenzione da prelievo e' fissato in tonnellate 12.500 espresse in carni con osso. Per quanto attiene alle carni destinate all'industria di trasformazione previste dall'art. 14, paragrafo 1, lettera b), del ripetuto regolamento CEE n. 805/68, il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi con la riduzione del 55% del prelievo e' fissato in tonnellate 12.500 espresse in carni con osso. La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati e' pari a 2 ECU (Lit. 3.503,34) per quintale. La domanda di certificato deve riguardare una quantita' minima di tonnellate 5 di carne con osso ed una quantita' massima di tonnellate 1.250 per il regime di cui alla lettera a) e 1.250 per il regime di cui alla lettera b) surrichiamate. Modalita' per la presentazione delle domande. Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi nel primo e secondo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, dal 1 all'8 giugno p.v. Per i successivi trimestri il periodo di presentazione sara' indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero fara' fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute, salvo quanto piu' avanti previsto per il primo e secondo trimestre. Le domande devono essere redatte su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa puo' assumere la responsabilita' civile e penale dell'operazione. La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alle domande devono essere allegati un certificato dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ed un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ambedue di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda. Da detta certificazione deve risultare che il richiedente svolge da almeno dodici mesi anteriori alla data del certificato l'attivita' relativa alla trasformazione della carne prevista dal summenzionato art. 14 del regolamento CEE n. 805/68. Limitatamente alle domande di presentazione entro il suindicato periodo 1-8 giugno p.v., considerata la ristrettezza dei tempi disponibili, si consente che, nel caso in cui non sia possibile presentare la suesposta documentazione, le domande siano corredate soltanto dalla copia del certificato ottenuto nel quarto trimestre dello scorso anno e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 15, dalla quale risulti che non sono intervenute variazioni nei confronti dell'attivita' svolta nell'anno 1989 e che tuttora l'attivita' stessa viene espletata. Tuttavia, la suesposta documentazione deve essere completamente trasmessa dai richiedenti entro giugno p.v. Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni stabiliti dalla vigente normativa comunitaria. Per i trimestri successivi al primo ed al secondo, coloro che abbiano presentato la documentazione nel trimestre precedente potranno non ripresentare la documentazione stessa alla condizione di formulare esplicito rinvio nella domanda al trimestre stesso e di allegare copia del certificato ottenuto nel trimestre precedente. La mancanza o la non conformita' di uno o piu' dei requisiti sopra prescritti, la non idoneita' o la non autenticazione della documentazione o della firma, cosi' come la non conformita' alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15 comporteranno la irricevibilita' della domanda. p. Il Ministro: GIORGIERI