COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

COMUNICATO

Reiezioni di richieste avanzate da alcune societa' ai sensi dell'art.
   2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
(GU n.127 del 2-6-1990)

   Il  CIPI,  con  deliberazioni  adottate  nella seduta del 15 marzo
1990, non ha riconosciuto  la  condizione  di  crisi  aziendale  alle
seguenti societa', con decorrenza di seguito indicata:
    1) Calzaturificio Barone S.r.l. di Napoli - dal 2 dicembre 1987;
    2)   Camoes   dei   F.lli   Montenovo  e  Splendiani  S.n.c.,  di
Ripatransone (Ascoli Piceno) - dal 18 marzo 1988;
    3)  Confezioni Paulato e Radici S.p.a. di Gandino (Bergamo) - dal
febbraio 1989;
    4)  Cos-Mer  S.r.l.,  con  sede  in  Napoli e stabilimento presso
l'Italsider di Bagnoli (Napoli) - dal 1› aprile 1988;
    5) 2 A Confezioni Staffolo expert S.r.l. di Staffolo (Ancona) dal
16 maggio 1989;
    6)  I.M.A.  -  Impianti  meccanici  affini  S.r.l.,  con  sede in
Suvereto (Livorno) e stabilimento presso la centrale  ENEL  di  Torre
del Sale, Piombino (Livorno) - dal 17 marzo 1989;
    7) Pasbo S.p.a. di Carmiano (Lecce) - dal 16 marzo 1990;
    8) Sarmetal S.n.c. di Napoli - dal 16 marzo 1990.