MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 maggio 1990 

  Modificazioni   al   prontuario   terapeutico   e   condizioni   di
prescrivibilita'  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale   di
preparazioni   galeniche   a  base  di  morfina  cloridrato  per  uso
parenterale.
(GU n.130 del 6-6-1990)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto 30 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre  1989,  con
il  quale  si  e' provveduto alla revisione anticipata del prontuario
terapeutico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi  dell'art.  1,
commi 6 e 7, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329;
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  4,  parte  b),  del  predetto
decreto, il quale ha indicato l'elenco dei  galenici  officinali  che
sarebbero  stati  prescrivibili  con  onere  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, con la quota di  partecipazione  alla  spesa  da
parte  dell'assistito  nella  misura  del  30 per cento del prezzo di
vendita al pubblico, oltre alla quota fissa per ricetta,  dalla  data
di   prima   applicazione   del   prezzo   stabilito   dal   Comitato
interministeriale prezzi;
  Rilevato che nel richiamato elenco sono comprese le preparazioni di
morfina cloridrato 10 mg/l ml per uso parenterale e 20  mg/l  ml  per
uso parenterale, entrambe nelle confezioni da 2 e 5 fiale;
  Visto  il provvedimento della giunta del Comitato interministeriale
dei prezzi 3/1990 del  16  gennaio  1990  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1990, che ha
stabilito i prezzi dei prodotti  galenici  inclusi  nell'allegato  4,
parte  b),  del  richiamato decreto ministeriale 30 ottobre 1989, ivi
compresi  quelli  delle  sopra  specificate  confezioni  di   morfina
cloridrato per uso parenterale;
  Considerato  che le prescrizioni di morfina cloridrato devono tener
conto, di volta in volta, delle specifiche necessita'  del  paziente,
ferma  restando la limitazione di cui all'art. 48, terzo comma, della
legge 22 dicembre 1975, n. 685;
  Considerato  che  l'attuale presenza nel prontuario terapeutico del
Servizio  sanitario  nazionale  di  due   confezioni   per   ciascuna
preparazione di morfina cloridrato per uso parenterale (da 10 mg/l ml
e da 20 mg/l ml), aventi  prezzi  unitari  diversi  puo'  determinare
difficolta'   per   la  tariffazione  delle  ricette  spedite  previo
scondizionamentodi una o piu' fiale;
  Ritenuto   opportuno   mantenere  nel  prontuario  terapeutico  del
Servizio sanitario nazionale la sola confezione da 5 fiale  che,  per
entrambi  i  richiamati  dosaggi  di  morfina cloridrato, presenta un
prezzo per fiala inferiore a quello della confezione da 2 fiale;
  Ritenuto  opportuno,  altresi',  in  considerazione delle peculiari
esigenze dei trattamenti con morfina per uso parenterale, considerare
ogni prescrizione di fiale di morfina cloridrato come prescrizione di
una sola  confezione,  ai  fini  della  dispensazione  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  parere  espresso  dalla commissione consultiva unica del
farmaco nella seduta del 20 marzo 1990;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1.  Dall'elenco  costituente  l'allegato  4,  parte  b), al decreto
ministeriale 30 ottobre 1989, concernente la revisione anticipata del
prontuario  terapeutico  del Servizio sanitario nazionale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  257  del  3
novembre 1989, sono eliminate le confezioni:
   morfina cloridrato 10 mg/l ml per uso parenterale fiale n. 2;
   morfina cloridrato 20 mg/l ml per uso parenterale fiale n. 2.
  2.  Fermo  restando  il  disposto  dell'art. 48, terzo comma, della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, la prescrizione di un numero di fiale
di  morfina  cloridrato  inferiore  o  superiore  a 5, per uno stesso
dosaggio, costituisce, comunque, prescrizione di una sola confezione,
ai  fini  della  dispensazione  del  prodotto  a  carico del Servizio
sanitario nazionale.
  3.  Nell'ipotesi  prevista  dal precedente comma 2, il prezzo delle
fiale oggetto della prescrizione e'  determinato  da  un  quinto  del
prezzo della confezione da 5 fiale stabilito dal provvedimento CIP n.
3/1990, moltiplicato per il numero delle fiale prescritte.
  4.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 15 maggio 1990
                                              Il Ministro: DE LORENZO