Sospensione dall'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. della ditta U.N.A.C.E. - Unione nazionale cerealicoltori, in Roma.(GU n.133 del 9-6-1990)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale e' stato istituito presso l' A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche; Considerato che l'art. 10 del citato decreto prevede la possibilita' di sospensione dall'iscrizione all'albo assuntori ove ricorrano una o piu' situazioni indicate nel citato articolo; Rilevato che per una ditta sono stata riscontrate tali situazioni; Nella seduta del 31 maggio 1990; Delibera: La ditta U.N.A.C.E. - Unione nazionale cerealicoltori, con sede in Roma, iscritta all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. con delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 1986, categoria cereali, e' sospesa per mesi sei fino al 30 novembre 1990, dall'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984. Roma, 31 maggio 1990 (Seguono le firme)