Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.142 del 20-6-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 ottobre 1989, nonche' la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3282 del 22 novembre 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato. Gli articoli da 762 a 774, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali, che muta denominazione in scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali Art. 762. - E' istituita la scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali presso l'Universita' degli studi di Milano. La scuola ha lo scopo di ampliare, approfondire ed aggiornare sul piano scientifico e tecnico la preparazione professionale dei laureati in medicina veterinaria nell'ambito delle malattie dei piccoli animali. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dei piccoli animali. Art. 763. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi. Art. 764. - Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Milano. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 765. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli previsti nel comma precedente. Art. 766. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: anatomia; fisiologia; alimentazione dei carnivori; malattie parassitarie; zoognostica, etnografia e genetica; semeiotica medica; patologia medica; anestesiologia. Corsi opzionali: patologia chirurgia; medicina legale. 2 Anno: anatomia patologica e tossicologia; malattie infettive; clinica medica e terapia; ostetricia; radiologia; chirurgia; patologia degli animali da laboratorio e dei volatili da pollaio e da voliera. Corsi opzionali: diagnostica di laboratorio; immunologia clinica. Art. 767. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 768. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Milano, 15 gennaio 1990 Il rettore: MANTEGAZZA