Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico.(GU n.142 del 20-6-1990)
Vigente al: 20-6-1990
Ai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano Agli assessori regionali alla sanita' Agli assessori provinciali alla sanita' delle province di Trento e Bolzano e, per conoscenza: Ai commissari di Governo nelle regioni Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste All'Istituto superiore di sanita' Agli istituti zooprofilattici sperimentali All'istituto sperimentale per la zootecnia Alla FNOVI - Federazione italiana ordini veterinari italiani All'AIA - Associazione italiana allevatori All'AISA - Associazione industrie salute animale All'ASSALZOO - Associazione nazionale produttori alimenti zootecnici Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna Al comando carabinieri antisofisticazioni e sanita' Premessa. Con circolare n. 34, del 9 agosto 1985, questo Ministero sollecitava l'invio di periodiche informazioni, da parte delle regioni, sulla vigilanza svolta dalle unita' sanitarie locali nel settore zootecnico e mangimistico, allo scopo di avviare quel processo di mutua informazione tra amministrazione centrale ed amministrazioni locali, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Per quanto l'inoltro di tali notizie riepilogative fosse previsto con cadenza annuale, dando un termine di un mese per l'invio delle notizie stesse (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento), si deve constatare che entro tale termine e' pervenuta una bassissima percentuale (circa il 10%) delle relazioni e che un notevole numero delle stesse e' incompleto dei dati richiesti. Nel sollecitare l'invio dei dati relativi al decorso anno 1989, si precisa quanto segue. Comunicazioni al macello. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e' necessario che, nell'ambito del servizio veterinario di ogni unita' sanitaria locale, le notizie acquisite dall'area A (che, com'e' noto si occupa della sanita' animale e, quindi, dell'alimentazione del bestiame trattato con sostanze che possono dar luogo a residui) siano immediatamente portate a conoscenza dell'area B (propria, invece, della sanita' dei prodotti di origine animale), affinche' sia data al macello tempestiva comunicazione dei trattamenti in corso presso ogni allevamento, al fine di consentire ai veterinari dell'area B di espletare la dovuta vigilanza. Questo scambio di informazioni sull'attivita' di istituto appare indispensabile non solo nel campo dell'alimentazione zootecnica, ma anche ai fini della profilassi veterinaria. Sostanze chimiche nei mangimi. La lista dei principi attivi consentiti con effetti auxinici o terapeutici, con le relative modalita' di somministrazione, e' stata recentemente inviata da questo dicastero direttamente a tutte le unita' sanitarie locali e preme rilevare che con l'intensificarsi dei controlli emerge la positivita' dei relativi esami, nelle carni e negli altri prodotti di origine animale. A questo proposito e' stato rilevato che le derrate con piu' frequente presenza di residui provengono solitamente da allevamenti le cui unita' sanitarie locali sono tra quelle che non hanno inviato la relazione. Responsabilita'. Occorre ribadire poi che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, nel trasferire alle unita' sanitarie locali le funzioni in materia veterinaria, da svolgere nei modi di cui alle leggi regionali, ha conferito, ad ogni presidente di giunta regionale e ad ogni sindaco, per il territorio di rispettiva competenza, il potere di emettere ordinanze di carattere contigibile ed urgente in caso di inosservanza delle regole sull'alimentazione animale e sull'uso dei farmaci veterinari. E' incontestabile, inoltre, l'esclusiva competenza del veterinario nel giudizio sull'idoneita' (ex articoli 6, 12, 16 e 28 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298) delle carni, destinate al consumo umano o sulla necessita' della loro distruzione. Atti di accertamento. Si ritiene che il limite minimo di un sopralluogo presso ogni allevamento, almeno ogni due anni, come stabilito dalla menzionata circolare n. 34, del 9 agosto 1985, possa essere osservato. Si e' dell'opinione poi che l'allevatore possa esporre un cartello, per agevolare l'attivita' di vigilanza di competenza degli organi a cio' preposti, riportante il nome del mangime o dell'integratore ad effetto terapeutico, in via di somministrazione, con l'indicazione dell'inizio e la fine del trattamento. Sanzioni applicabili. Si rammenta che la maggior parte delle infrazioni nel campo dei mangimi ricadono nella sanzione amministrativa della pena pecuniaria da L. 150.000 a L. 1.500.000, prevista dall'art. 20 della legge 8 marzo 1968, n. 399, di modifica della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Questa sanzione si applica con carattere "residuale", vale a dire ogni volta che la fattispecie non sia espressamente prevista come infrazione da una norma specifica della legge sui mangimi. L'uso tuttavia di sostanze chimiche vietate, o l'utilizzo improprio di sostanze ammesse, da parte dell'allevatore, e' sanzionato penalmente, in base all'art. 22, comma 3 e 4, in relazione all'art. 17, comma 2 e all'art. 1, comma 8, della legge 15 febbraio 1963, n. 281; dovra' applicarsi la multa da L. 1.500.000 a L. 6.000.000 e, nei casi piu' gravi, la reclusione da tre mesi ad un anno; la contestazione dell'infrazione e l'irrogazione della pena, in quest'ultimo caso, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria, mentre nel primo caso (delle sanzioni amministrative) sono di spettanza ed entro brevissimi termini della stessa autorita' amministrativa delegata alle funzioni di vigilanza. Confidando nella collaborazione richiesta, si rimane in attesa di ricevere i sopramenzionati rapporti annuali. Il Ministro: DE LORENZO