MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 5 giugno 1990, n. 13 

  Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico.
(GU n.142 del 20-6-1990)
 
 Vigente al: 20-6-1990  
 

                                  Ai presidenti delle giunte
                                  regionali e delle giunte
                                  provinciali di Trento e Bolzano
                                  Agli assessori regionali alla
                                  sanita'
                                  Agli   assessori  provinciali  alla
                                  sanita' delle province di Trento  e
                                  Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai commissari di Governo nelle
                                  regioni
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al Ministero dell'agricoltura e
                                  delle foreste
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Agli istituti zooprofilattici
                                  sperimentali
                                  All'istituto sperimentale per la
                                  zootecnia
                                  Alla  FNOVI  - Federazione italiana
                                  ordini veterinari italiani
                                  All'AIA - Associazione italiana
                                  allevatori
                                  All'AISA - Associazione industrie
                                  salute animale
                                  All'ASSALZOO     -     Associazione
                                  nazionale    produttori    alimenti
                                  zootecnici
                                  Agli  uffici veterinari di confine,
                                  porto, aeroporto e dogana interna
                                  Al comando carabinieri
                                  antisofisticazioni e sanita'
Premessa.
  Con   circolare   n.  34,  del  9  agosto  1985,  questo  Ministero
sollecitava  l'invio  di  periodiche  informazioni,  da  parte  delle
regioni,  sulla  vigilanza  svolta  dalle unita' sanitarie locali nel
settore  zootecnico  e  mangimistico,  allo  scopo  di  avviare  quel
processo  di  mutua  informazione  tra  amministrazione  centrale  ed
amministrazioni locali, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  Per  quanto  l'inoltro di tali notizie riepilogative fosse previsto
con cadenza annuale, dando un termine di un mese  per  l'invio  delle
notizie  stesse (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento), si deve constatare che entro tale termine e'  pervenuta
una  bassissima  percentuale  (circa il 10%) delle relazioni e che un
notevole numero delle stesse e' incompleto dei dati richiesti.
  Nel  sollecitare l'invio dei dati relativi al decorso anno 1989, si
precisa quanto segue.
Comunicazioni al macello.
 Nell'esercizio   dell'attivita'  di  vigilanza  e'  necessario  che,
nell'ambito del servizio veterinario di ogni unita' sanitaria locale,
le  notizie  acquisite  dall'area A (che, com'e' noto si occupa della
sanita' animale e, quindi, dell'alimentazione del  bestiame  trattato
con  sostanze  che  possono dar luogo a residui) siano immediatamente
portate a conoscenza dell'area B (propria, invece, della sanita'  dei
prodotti   di   origine  animale),  affinche'  sia  data  al  macello
tempestiva  comunicazione  dei  trattamenti  in  corso  presso   ogni
allevamento,  al  fine  di  consentire  ai  veterinari dell'area B di
espletare la dovuta vigilanza.
  Questo  scambio  di  informazioni sull'attivita' di istituto appare
indispensabile non solo nel campo dell'alimentazione  zootecnica,  ma
anche ai fini della profilassi veterinaria.
Sostanze chimiche nei mangimi.
  La  lista  dei  principi  attivi  consentiti con effetti auxinici o
terapeutici, con le relative modalita' di somministrazione, e'  stata
recentemente  inviata  da  questo  dicastero  direttamente a tutte le
unita' sanitarie locali e preme rilevare che con l'intensificarsi dei
controlli  emerge  la  positivita'  dei relativi esami, nelle carni e
negli altri prodotti di origine animale.
  A  questo  proposito  e'  stato  rilevato  che  le derrate con piu'
frequente presenza di residui provengono solitamente  da  allevamenti
le  cui unita' sanitarie locali sono tra quelle che non hanno inviato
la relazione.
Responsabilita'.
  Occorre  ribadire poi che la legge di riforma sanitaria 23 dicembre
1978, n. 833, nel trasferire alle unita' sanitarie locali le funzioni
in  materia  veterinaria,  da  svolgere  nei  modi  di cui alle leggi
regionali, ha conferito, ad ogni presidente di giunta regionale e  ad
ogni  sindaco,  per il territorio di rispettiva competenza, il potere
di emettere ordinanze di carattere contigibile ed urgente in caso  di
inosservanza  delle  regole sull'alimentazione animale e sull'uso dei
farmaci veterinari.
  E'  incontestabile, inoltre, l'esclusiva competenza del veterinario
nel giudizio sull'idoneita' (ex articoli 6, 12, 16  e  28  del  regio
decreto  20 dicembre 1928, n. 3298) delle carni, destinate al consumo
umano o sulla necessita' della loro distruzione.
Atti di accertamento.
  Si  ritiene  che  il  limite  minimo  di un sopralluogo presso ogni
allevamento, almeno ogni due anni, come  stabilito  dalla  menzionata
circolare n. 34, del 9 agosto 1985, possa essere osservato.
  Si e' dell'opinione poi che l'allevatore possa esporre un cartello,
per agevolare l'attivita' di vigilanza di competenza degli  organi  a
cio'  preposti,  riportante il nome del mangime o dell'integratore ad
effetto terapeutico, in via di  somministrazione,  con  l'indicazione
dell'inizio e la fine del trattamento.
 Sanzioni applicabili.
  Si  rammenta  che  la  maggior parte delle infrazioni nel campo dei
mangimi ricadono nella sanzione amministrativa della pena  pecuniaria
da  L.  150.000  a  L. 1.500.000, prevista dall'art. 20 della legge 8
marzo 1968, n. 399, di modifica della legge 15 febbraio 1963, n. 281.
  Questa  sanzione  si applica con carattere "residuale", vale a dire
ogni volta che la fattispecie non  sia  espressamente  prevista  come
infrazione da una norma specifica della legge sui mangimi.
  L'uso tuttavia di sostanze chimiche vietate, o l'utilizzo improprio
di  sostanze  ammesse,  da  parte  dell'allevatore,   e'   sanzionato
penalmente,  in  base all'art. 22, comma 3 e 4, in relazione all'art.
17, comma 2 e all'art. 1, comma 8, della legge 15 febbraio  1963,  n.
281; dovra' applicarsi la multa da L. 1.500.000 a L. 6.000.000 e, nei
casi  piu'  gravi,  la  reclusione  da  tre  mesi  ad  un  anno;   la
contestazione   dell'infrazione   e   l'irrogazione  della  pena,  in
quest'ultimo caso, sono  di  competenza  dell'autorita'  giudiziaria,
mentre  nel  primo  caso  (delle  sanzioni  amministrative)  sono  di
spettanza  ed  entro  brevissimi  termini  della   stessa   autorita'
amministrativa delegata alle funzioni di vigilanza.
  Confidando  nella  collaborazione richiesta, si rimane in attesa di
ricevere i sopramenzionati rapporti annuali.
                                              Il Ministro: DE LORENZO