MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 giugno 1990 

  Autorizzazione  all'ospedale  provinciale di Bressanone dell'unita'
sanitaria locale Nord ad avvalersi della facolta' di cui all'art.  25
della   legge   4  gennaio  1968,  n.  15,  per  la  fotoriproduzione
sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1  gennaio
1961.
(GU n.143 del 21-6-1990)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti di archivio e di altri atti dells pubblica amministrazione;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la  richiesta  n.  Dir.  San./ra  5049  del  30  agosto 1989
dell'ospedale provinciale di Bressanone  -  unita'  sanitaria  locale
Nord;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  ecreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministero della sanita';
                               Decreta:
                            Articolo unico
  L'ospedale provinciale di Bressanone - unita' sanitaria locale Nord
- e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15, per le cartelle cliniche prodotte a
partire dal 1  gennaio 1961.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La  pellicola  da  usare,  fermo  restando  che sara' costituito un
originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti
riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche  tecniche  prescritte
dal  decreto  ministeriale  29  marzo  1979 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione  sostitutiva,  possono  essere   distrutti   se   si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 giugno 1990
                                               Il Ministro: FACCHIANO