Reiezione di richieste avanzate da alcune societa' ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675.(GU n.144 del 22-6-1990)
Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 aprile 1990, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti societa', con decorrenza di seguito indicata: 1) Nuova Ondabox S.r.l. di Ariccia (Roma) - dal 27 gennaio 1989; 2) Nuova Salernitana Conserve S.r.l., con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Ariccia (Roma) - dal 27 gennaio 1989; 3) Valman S.p.a., di Mezzolombardo (Trento) - dal 15 febbraio 1988.