Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario da attribuire ad uno specifico contratto.(GU n.147 del 26-6-1990)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 14 aprile 1989 con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, ha chiesto di elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario da attribuire ad un contratto collettivo stipulato dalla Cassa interaziendale di previdenza gruppo INA, a favore dei propri iscritti aventi la qualifica di dirigente; Vista la lettera n. 922547 del 12 luglio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, e' autorizzato ad elevare al 98% l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario da attribuire ad un contratto collettivo emesso in tariffa di rendita vitalizia differita, stipulato dalla Cassa interaziendale di previdenza gruppo INA a favore dei propri iscritti aventi la qualifica di dirigente, purche' il rendimento residuo a favore dell'Istituto non sia inferiore a mezzo punto percentuale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 1990 Il Ministro: BATTAGLIA