MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 maggio 1990 

  Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma,
ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento finanziario  da
attribuire ad uno specifico contratto.
(GU n.147 del 26-6-1990)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data 14 aprile 1989 con la quale l'Istituto
nazionale delle assicurazioni,  con  sede  in  Roma,  ha  chiesto  di
elevare  l'aliquota  di  retrocessione  del rendimento finanziario da
attribuire  ad  un  contratto  collettivo   stipulato   dalla   Cassa
interaziendale di previdenza gruppo INA, a favore dei propri iscritti
aventi la qualifica di dirigente;
  Vista  la  lettera  n.  922547  del  12  luglio  1989  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  L'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  con  sede in Roma, e'
autorizzato  ad  elevare  al  98%  l'aliquota  di  retrocessione  del
rendimento  finanziario  da  attribuire  ad  un  contratto collettivo
emesso in tariffa di rendita  vitalizia  differita,  stipulato  dalla
Cassa  interaziendale  di  previdenza  gruppo INA a favore dei propri
iscritti aventi la qualifica  di  dirigente,  purche'  il  rendimento
residuo  a  favore  dell'Istituto  non  sia  inferiore  a mezzo punto
percentuale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 maggio 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA