Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.147 del 26-6-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la delibera del consiglio della facolta' di agraria del 14 marzo 1989, con la quale e' stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in acquacoltura; Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in acquacoltura; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Articolo unico Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e' aggiunta la scuola in acquacoltura. Con il titolo X, dopo l'art. 626 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in acquacoltura: Scuola in acquacoltura Art. 627. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali in "acquacoltura" presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore delle tecniche di allevamento delle specie ittiche. La scuola rilascia il diploma in "acquacoltura". Art. 628. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e cinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti. Art. 629. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono tutti gli insegnamenti di cui all'art. 630. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 630. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, tutti di durata annuale: 1 Anno: 1) chimica generale, inorganica ed organica; 2) matematica, fisica e principi di idraulica; 3) anatomia e fisiologia con elementi di sistematica degli organismi ed inoltre due corsi opzionali di tipo annuale. 2 Anno: 1) nutrizione ed alimentazione delle specie ittiche; 2) cenni di idrobiologia. Tecniche di allevamento e di riproduzione di organismi acquatici; 3) economia del mercato dei prodotti ittici ed inoltre due corsi opzionali di tipo annuale. Corsi opzionali (tutti annuali): 1) patologia degli organismi acquatici; 2) igiene degli allevamenti e profilassi; 3) igiene e vigilanza dei prodotti ittici. Cenni di legislazione; 4) tecnologia delle industrie alimentari e della catena di distribuzione relativa alle specie ittiche; 5) organizzazione e gestione dell'allevamento ittico; 6) tecnica mangimistica; 7) miglioramento genetico degli organismi acquatici; 8) biotecnologia applicata all'acquacoltura; 9) cenni di informatica; 10) tecnologie di allevamento delle specie ittiche di acqua fredda; 11) tecnologie di allevamento delle specie ittiche di acqua calda; 12) allevamento di organismi marini. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 631. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attivita' sperimentali. Art. 632. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in visite e in periodi di permanenza presso aziende del settore, nonche' nell'illustrazione degli aspetti applicati e ha la durata di centoventi ore. Art. 633. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 634. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 635. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 16 maggio 1990 Il rettore: BAUSOLA