UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 16 maggio 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.147 del 26-6-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del consiglio della facolta' di agraria del 14
marzo  1989,  con  la  quale  e'  stata  approvata  la  proposta   di
istituzione della scuola diretta a fini speciali in acquacoltura;
  Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio
1989;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in  merito
all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in acquacoltura;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nell'art.  552 della normativa generale delle scuole dirette a fini
speciali  all'elenco  delle  scuole  istituite  presso  l'Universita'
cattolica  del Sacro Cuore e' aggiunta la scuola in acquacoltura. Con
il titolo X, dopo l'art. 626 e con lo spostamento  della  numerazione
degli  articoli  successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli,
relativi all'istituzione della scuola in acquacoltura:
                        Scuola in acquacoltura
  Art.  627.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali in
"acquacoltura" presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore.
  La  scuola  ha il compito di preparare personale con competenze nel
settore delle tecniche di allevamento delle specie ittiche.
  La scuola rilascia il diploma in "acquacoltura".
  Art. 628. - La scuola ha la durata di due anni.
  Ciascun  anno  prevede  duecentocinquanta  ore  di  insegnamento  e
cinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili,  la  scuola  e' in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  venti  per
ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.
  Art.  629. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono tutti gli insegnamenti di cui all'art. 630.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  630.  -  Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti, tutti di
durata annuale:
  1› Anno:
   1) chimica generale, inorganica ed organica;
   2) matematica, fisica e principi di idraulica;
   3)  anatomia  e  fisiologia  con  elementi  di  sistematica  degli
organismi ed inoltre due corsi opzionali di tipo annuale.
 2› Anno:
   1) nutrizione ed alimentazione delle specie ittiche;
   2)   cenni   di   idrobiologia.   Tecniche  di  allevamento  e  di
riproduzione di organismi acquatici;
   3)  economia  del mercato dei prodotti ittici ed inoltre due corsi
opzionali di tipo annuale.
  Corsi opzionali (tutti annuali):
   1) patologia degli organismi acquatici;
   2) igiene degli allevamenti e profilassi;
   3) igiene e vigilanza dei prodotti ittici. Cenni di legislazione;
   4)  tecnologia  delle  industrie  alimentari  e  della  catena  di
distribuzione relativa alle specie ittiche;
   5) organizzazione e gestione dell'allevamento ittico;
   6) tecnica mangimistica;
   7) miglioramento genetico degli organismi acquatici;
   8) biotecnologia applicata all'acquacoltura;
   9) cenni di informatica;
   10)  tecnologie  di  allevamento  delle  specie  ittiche  di acqua
fredda;
   11) tecnologie di allevamento delle specie ittiche di acqua calda;
   12) allevamento di organismi marini.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree  culturali  omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della
scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  631.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulla
materia trattata nel corso e attivita' sperimentali.
  Art.  632.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in visite e in
periodi   di   permanenza   presso   aziende   del  settore,  nonche'
nell'illustrazione  degli  aspetti  applicati  e  ha  la  durata   di
centoventi ore.
  Art.  633.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  634.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola, composta secondo le disposizioni universitarie vigenti,
di  un  elaborato  predisposto  durante  il  tirocinio   e   relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  635. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 16 maggio 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA