Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta del diritto annuale per l'anno 1990 a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da detta camera.(GU n.147 del 26-6-1990)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 e' stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalita' della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalita' ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per la emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno; Visto il terzo comma dell'art. 3 della legge 1 agosto 1988, n. 340, con cui e' stato aumentato l'importo del diritto annuale per gli anni 1988, 1989 e 1990; Visto il quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, con cui e' stato aumentato l'importo del diritto annuale per l'anno 1990; Vista la nota n. 4521 del 19 aprile 1990 con la quale la camera di commercio di Caltanissetta chiede un rinvio delle operazioni di esazione del diritto annuale per l'anno 1990 in relazione alla impossibilita' di rispettare i termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, non avendo ancora realizzato un sistema completamente meccanizzato; Tenuto conto che la ritardata emissione dei bollettini di conto corrente postale da parte della camera di commercio di Caltanissetta comporta necessariamente l'impossibilita' del rispetto del termine di pagamento per i soggetti obbligati; Ritenuto, pertanto, di dover necessariamente derogare dai suddetti termini; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1990, rispettivamente al 30 settembre 1990 ed al 31 ottobre 1990. 2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 ottobre 1990 sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 1990 Il Ministro: BATTAGLIA