MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 giugno 1990 

  Rinvio  dei  termini  per  la  riscossione da parte della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta  del
diritto  annuale  per  l'anno  1990  a  carico  di tutte le ditte che
svolgono attivita' economica iscritte o annotate nel  registro  delle
ditte tenuto da detta camera.
(GU n.147 del 26-6-1990)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  con  il  quale  a
decorrere  dall'anno  1982  e'  stato  istituito un diritto annuale a
favore  delle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  e  sono  stati individuati i soggetti tenuti al relativo
pagamento;
  Visto  il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i
criteri  e  le  modalita'  della  riscossione  di  detto diritto sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui
sono  stati  stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'   ed   in
particolare  l'art.  2  dello  stesso  con  cui sono stati fissati il
termine per la emissione del bollettino di conto corrente postale  ed
il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti
obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30  giugno  di  ciascun
anno;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art. 3 della legge 1› agosto 1988, n.
340, con cui e' stato aumentato l'importo del diritto annuale per gli
anni 1988, 1989 e 1990;
  Visto il quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, con cui e' stato aumentato l'importo del diritto  annuale  per
l'anno 1990;
  Vista  la nota n. 4521 del 19 aprile 1990 con la quale la camera di
commercio di Caltanissetta  chiede  un  rinvio  delle  operazioni  di
esazione  del  diritto  annuale  per  l'anno  1990  in relazione alla
impossibilita'  di  rispettare  i  termini   previsti   dal   decreto
ministeriale  17 settembre 1987, n. 407, non avendo ancora realizzato
un sistema completamente meccanizzato;
  Tenuto  conto  che  la  ritardata emissione dei bollettini di conto
corrente postale da parte della camera di commercio di  Caltanissetta
comporta necessariamente l'impossibilita' del rispetto del termine di
pagamento per i soggetti obbligati;
  Ritenuto,  pertanto, di dover necessariamente derogare dai suddetti
termini;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al  pagamento  del
diritto  annuale  a  favore della stessa, i termini di cui al comma 1
dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro
cui  deve  provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente
postale ed al pagamento del diritto  annuale  sono  posticipati,  per
l'esazione   del   diritto   annuale   relativamente  all'anno  1990,
rispettivamente al 30 settembre 1990 ed al 31 ottobre 1990.
  2.  I  soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto
detto bollettino entro il 20 ottobre 1990 sono tenuti  ad  acquisirne
copia presso la predetta camera di commercio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 giugno 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA