MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 7 maggio 1990, n. 12 

  Imposta  sul reddito delle persone fisiche - Trattamento tributario
dell'indennita'  integrativa   speciale   corrisposta   ai   pubblici
dipendenti.
(GU n.151 del 30-6-1990)
 
 Vigente al: 30-6-1990  
 

                                  Alle intendenze di finanza
                                  Agli ispettorati compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli uffici distrettuali delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette
                                  Alle direzioni generali del
                                  Ministero
                                  Alla Presidenza del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ai Ministeri
                                  Alle amministrazioni autonome dello
                                  Stato
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alle regioni
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e  del  personale
                                  servizio ispettivo
                                  Al servizio centrale degli
                                  ispettori tributari
  Pervengono  a  questo  Ministero  numerose  istanze con le quali si
chiede il rimborso dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
relativa  all'indennita' integrativa speciale corrisposta ai pubblici
dipendenti ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e  successive
modificazioni.
  Nelle   suddette  istanze  viene  richiamata,  a  fondamento  della
richiesta, la decisione  n.  227/Sez.  I  del  3  aprile  1982  della
commissione  tributaria  di  primo grado di Rimini, con la quale tale
consesso  ha  ritenuto  la  suddetta  indennita'  non  assoggettabile
all'IRPEF.
  Al  riguardo, devesi innanzitutto precisare che questo Ministero ha
gia' preso in esame il problema e, pur  in  presenza  della  suddetta
pronuncia,  che  peraltro  nel  frattempo  era  stata  impugnata, con
circolari n. 42/prot. n. 8/1811 del 22 dicembre 1980 e n. 4/prot.  n.
8/1584/83  dell'8  febbraio  1984  che qui si intendono integralmente
richiamate e confermate - ha avuto modo di chiarire che  l'indennita'
integrativa speciale va assoggettata al tributo di cui trattasi.
  La  tesi  di  questa  amministrazione  e'  stata  poi confortata da
pronunzie sia della Commissione tributaria centrale che  della  Corte
costituzionale.  In  particolare,  la Commissione tributaria centrale
(cfr., tra le altre, le decisioni del 5  dicembre  1987/Sez.  II,  n.
8935  e  del  28  aprile  1988/Sez.  XXVII  n.  3781) ha ritenuto che
l'indennita' integrativa speciale concorre a formare il  reddito  del
lavoratore  dipendente  ed  e',  pertanto,  assoggettabile all'IRPEF,
rientrando nella previsione dell'art. 48 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 597 (ora art. 48 del testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917).
  La Corte costituzionale, dal suo canto, con sentenza n. 277 del 4/6
dicembre 1984, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita'
costituzionale  sollevata  da  numerose  commissioni  tributarie, con
riferimento agli articoli 36 e 53 della Costituzione, degli  articoli
46  e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 e 42
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  nella  parte  in  cui  consentono  che l'indennita' integrativa
speciale concorra a formare il  reddito  complessivo  netto  ai  fini
dell'applicazione della imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Allo stato attuale della normativa, per le considerazioni espresse,
l'indennita'  integrativa  speciale   deve   continuare   ad   essere
assoggettata  all'IRPEF  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni
erogatrici  e,  conseguentemente,  non  possono  essere  accolte   le
richieste di rimborso di cui e' cenno nelle premesse.
  I  Ministeri  sono  pregati di diramare il contenuto della presente
circolare ai propri uffici dipendenti e enti vigilati e le intendenze
di  finanza faranno altrettanto per le amministrazioni provinciali ed
i comuni.
  Le  intendenze  di  finanza e gli ispettorati compartimentali delle
imposte  dirette  accuseranno  ricevuta  della  presente   a   questa
Direzione generale.
  Gli  uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette  ed  i centri di
servizio accuseranno ricevuta direttamente alle rispettive intendenze
di finanza.
                                                 Il Ministro: FORMICA