Imposta sul reddito delle persone fisiche - Trattamento tributario dell'indennita' integrativa speciale corrisposta ai pubblici dipendenti.(GU n.151 del 30-6-1990)
Vigente al: 30-6-1990
Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette Alle direzioni generali del Ministero Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ai Ministeri Alle amministrazioni autonome dello Stato Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All'Avvocatura generale dello Stato Alle regioni e, per conoscenza: Alla Direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo Al servizio centrale degli ispettori tributari Pervengono a questo Ministero numerose istanze con le quali si chiede il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'indennita' integrativa speciale corrisposta ai pubblici dipendenti ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. Nelle suddette istanze viene richiamata, a fondamento della richiesta, la decisione n. 227/Sez. I del 3 aprile 1982 della commissione tributaria di primo grado di Rimini, con la quale tale consesso ha ritenuto la suddetta indennita' non assoggettabile all'IRPEF. Al riguardo, devesi innanzitutto precisare che questo Ministero ha gia' preso in esame il problema e, pur in presenza della suddetta pronuncia, che peraltro nel frattempo era stata impugnata, con circolari n. 42/prot. n. 8/1811 del 22 dicembre 1980 e n. 4/prot. n. 8/1584/83 dell'8 febbraio 1984 che qui si intendono integralmente richiamate e confermate - ha avuto modo di chiarire che l'indennita' integrativa speciale va assoggettata al tributo di cui trattasi. La tesi di questa amministrazione e' stata poi confortata da pronunzie sia della Commissione tributaria centrale che della Corte costituzionale. In particolare, la Commissione tributaria centrale (cfr., tra le altre, le decisioni del 5 dicembre 1987/Sez. II, n. 8935 e del 28 aprile 1988/Sez. XXVII n. 3781) ha ritenuto che l'indennita' integrativa speciale concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente ed e', pertanto, assoggettabile all'IRPEF, rientrando nella previsione dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). La Corte costituzionale, dal suo canto, con sentenza n. 277 del 4/6 dicembre 1984, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata da numerose commissioni tributarie, con riferimento agli articoli 36 e 53 della Costituzione, degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui consentono che l'indennita' integrativa speciale concorra a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione della imposta sul reddito delle persone fisiche. Allo stato attuale della normativa, per le considerazioni espresse, l'indennita' integrativa speciale deve continuare ad essere assoggettata all'IRPEF da parte delle pubbliche amministrazioni erogatrici e, conseguentemente, non possono essere accolte le richieste di rimborso di cui e' cenno nelle premesse. I Ministeri sono pregati di diramare il contenuto della presente circolare ai propri uffici dipendenti e enti vigilati e le intendenze di finanza faranno altrettanto per le amministrazioni provinciali ed i comuni. Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente a questa Direzione generale. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio accuseranno ricevuta direttamente alle rispettive intendenze di finanza. Il Ministro: FORMICA