Proroga della data di adozione del modello della bolletta di accompagnamento per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, prevista dal decreto ministeriale 4 luglio 1989.(GU n.151 del 30-6-1990)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1986, emanato in applicazione del secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, con il quale sono state stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, ed e' stata prevista l'istituzione di un'apposita bolletta di accompagnamento delle suddette sostanze; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1989, con il quale e' stata istituita, con effetto dal 1 gennaio 1990, la suddetta bolletta di accompagnamento, inserita sotto il numero di 63 della serie "C" del modulario ufficiale del ramo dogane ed imposte indirette; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1989, con il quale il termine del 1 gennaio 1990, stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 luglio 1989, e' stato prorogato al 1 luglio 1990; Considerato che per la stampa e la distribuzione in tutto il territorio nazionale di un numero di esemplari sufficienti a soddisfare le esigenze commerciali, sono richiesti tempi tecnici superiori a quelli previsti per l'adozione della predetta bolletta dal suddetto decreto ministeriale 28 dicembre 1989; Decreta: Art. 1. Il termine del 1 luglio 1990 stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989, per l'entrata in vigore dell'obbligo della bolletta di accompagnamento mod. "C/63" per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, e' prorogato al 1 gennaio 1991. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1990 Il Ministro: FORMICA