Revoca di disposizioni in materia di personale. (Ordinanza n. 1960/FPC).(GU n.154 del 4-7-1990)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista l'ordinanza n. 483/FPC/ZA del 6 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 14 febbraio 1985, con la quale fu disposto che il personale - proveniente dalle varie amministrazioni dello Stato, comandato o collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - conservasse il trattamento economico goduto nell'ambito delle amministrazioni di provenienza comprese le indennita' corrisposte a qualsiasi titolo, in relazione alle funzioni ivi svolte; Considerato che - con l'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455 - e' stata istituita un'indennita' mensile, non pensionabile, in favore del personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato, inoltre, che l'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha esteso la predetta indennita' a tutto il personale in servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto, pertanto, che non sussiste ormai il presupposto giuridico che aveva giustificato l'emanazione della citata ordinanza, in quanto il trattamento economico complessivo corrisposto al personale interessato non e' attualmente meno conveniente di quello percepito presso le amministrazioni di provenienza; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Con effetto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza le disposizioni di cui all'ordinanza n. 483/FPC/ZA del 6 febbraio 1985 sono revocate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 1990 Il Ministro: LATTANZIO