MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1990 

  Determinazione  del  tasso di interesse da applicarsi, nel semestre
luglio-dicembre 1990, alle operazioni  di  mutuo,  regolate  a  tasso
variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 1›
luglio 1986, n. 318, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359  e  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.
(GU n.157 del 7-7-1990)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  9  del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la  finanza
locale,  convertito,  con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge  24  aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le  condizioni  massime  o  altre  modalita'  applicabili ai mutui da
concedersi agli enti locali territoriali, al  fine  di  ottenere  una
uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
il  quale  richiama  per  l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli
enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 66;
  Visto  l'art.  13,  comma  13,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67,
modificato dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77,
convertito  nella  legge  5  maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui  mutui  che  i
comuni   gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di  lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visto  l'art.  3  dei  decreti  ministeriali 27 settembre 1986 e 17
novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni  di
mutuo  regolate  a  tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n.
318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni  emesse  dagli
istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di rendimento dei
buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  ministeriale  28  giugno 1989, come
sostituito dal decreto 26 giugno 1990, con il quale  viene  stabilito
che  per  le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al
citato decreto-legge n.  66/1989  la  misura  massima  del  tasso  di
interesse  annuo  posticipato  applicabile  e' costituita dalla media
aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione
titoli  pubblici  soggetti  ad  imposta  e del tasso medio della lira
interbancaria con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;
  Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali
i quali stabiliscono che al  tasso  di  cui  sopra  va  aggiunta  una
commissione  onnicomprensiva,  da  riconoscersi  agli  intermediari a
fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento  e  del
rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in
anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito
fondiario ed edilizio;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  ministeriale 15 giugno 1988, con il
quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso
variabile  di  cui  al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse
annuo  posticipato  applicabile  e' costituita dalla media aritmetica
semplice del tasso  di  rendimento  annuo  lordo  delle  obbligazioni
emesse  dagli  istituti  di  credito  mobiliare  e dal tasso annuo di
rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei  mesi,  tasso  cui  va
aggiunta   una   commissione  onnicomprensiva  da  riconoscersi  agli
intermediari a fronte  degli  oneri  fiscali,  delle  commissioni  di
collocamento e del rischio assunto per le operazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  14  dicembre  1989,  con  il  quale la
commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed
edilizio e' stata fissata per l'anno 1990, nella misura dello 0,95%;
  Vista  la  nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il
costo della provvista da utilizzarsi  per  la  fissazione  dei  tassi
variabili   semestrali   per   le   operazioni  previste  dai  citati
decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 e'  pari  al  12,75%  per  il
semestre  luglio-dicembre  1990  ed  ha  altresi'  comunicato  per il
medesimo  semestre  i  sottoindicati  dati  relativi   ai   parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989:
   tasso medio della lira interbancaria: 12,33%;
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 13,59%;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
  Considerato  inoltre che al tasso medio della lira interbancaria va
aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;
                               Decreta:
  Per il periodo 1› luglio-31 dicembre 1990, il costo della provvista
da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso  variabile
e' pari:
    a)  al 12,75% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1› luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b)  al  13,30%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66.
  In  conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per
l'anno 1990 dello 0,95%, il  tasso  di  interesse  annuo  posticipato
risulta fissato nella misura massima:
   1) del 13,70% per le operazioni di cui al punto a);
   2) del 14,25% per le operazioni di cui al punto b).
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1990
                                                   Il Ministro: CARLI