Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, nel semestre luglio-dicembre 1990, alle operazioni di mutuo, regolate a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 e del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.(GU n.157 del 7-7-1990)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento; Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66; Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere; Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come sostituito dal decreto 26 giugno 1990, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato decreto-legge n. 66/1989 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta e del tasso medio della lira interbancaria con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75; Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio; Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni; Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e' stata fissata per l'anno 1990, nella misura dello 0,95%; Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili semestrali per le operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 e' pari al 12,75% per il semestre luglio-dicembre 1990 ed ha altresi' comunicato per il medesimo semestre i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989: tasso medio della lira interbancaria: 12,33%; rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,59%; Ritenuta valida tale comunicazione; Considerato inoltre che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75; Decreta: Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1990, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e' pari: a) al 12,75% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67; b) al 13,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per l'anno 1990 dello 0,95%, il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima: 1) del 13,70% per le operazioni di cui al punto a); 2) del 14,25% per le operazioni di cui al punto b). Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 1990 Il Ministro: CARLI