Integrazione al provvedimento CIP n. 18/1989. (Provvedimento n. 21/1990).(GU n.156 del 6-7-1990)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento CIP n. 18/1989 del 12 settembre 1989 recante "adeguamento del coefficiente di cui al provvedimento CIP n. 28/1987 ed istituzione di un Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti"; Considerata l'opportunita' di integrare i minori ricavi dei gestori dei P.V. ubicati entro una fascia di venti chilometri dal confine originati dal differenziale di prezzo con i Paesi confinanti; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che disciplina le Casse conguaglio; D'intesa con il Ministero del tesoro; Considerata l'urgenza; Delibera: Il punto 2b del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e' cosi' integrato dal seguente terzo capoverso: "alla corresponsione degli indennizzi ai gestori di impianti di distribuzione carburanti ubicati non oltre i venti chilometri dal confine di Stato, il cui criterio applicativo e' rimesso al comitato tecnico di cui al successivo capoverso". Roma, 3 luglio 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA