MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 30 giugno 1990, n. 20 

  Importazione di calzature dalla Corea del Sud e da Taiwan.
(GU n.158 del 9-7-1990)
 
 Vigente al: 9-7-1990  
 

  Con   regolamento   CEE  n.  1736/90,  pubblicato  nella  "Gazzetta
Ufficiale" della CEE n. L 161 del 27 giugno 1990, la commissione  CEE
ha  istituito  per  il  periodo  1› luglio 1990-31 dicembre 1992, una
vigilanza comunitaria preventiva  applicabile  alle  importazioni  di
merci  originarie  dalla  Corea del Sud e da Taiwan appartenenti alla
sottoindicata classificazione:
Codice NC                   Designazione delle merci
  ----                          --------------
  6401
           Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma
          o di materia plastica, la cui tomaia non e' stata ne' unita
          alla  suola  esterna  mediante  cucitura  o  con ribaldini,
          chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, ne  formata  da
          differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
  6402
           Altre  calzature  con suole esterne e tomaie di gomma o di
          materia plastica, escluse le pantofole e le altre calzature
          da camera di cui al codice NC 6402 99 50
  6403
           Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica,
          di cuoio naturale o ricostituito  e  con  tomaie  di  cuoio
          naturale,  escluse le pantofole e altre calzature da camera
          di cui ai codici NC 6403 59 50 e 6403 99 50
  6404
           Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica,
          di cuoio naturale o ricostituito e con  tomaie  di  materie
          tessili,  escluse  le  pantofole  e  le  altre calzature da
          camera di cui ai codici NC 6404 19 10 e 6404 20 10
  6405
           Altre calzature, escluse le pantofole e le altre calzature
          da camera di cui al codice NC 6405 20 91
 
  Gli  importatori  interessati  dovranno riempiere l'apposito modulo
"dichiarazione  d'importazione",  reperibile  presso  le  camere   di
commercio,   industria  e  agricoltura  e  presentare  lo  stesso  al
Ministero del commercio  con  l'estero  -  Direzione  generale  delle
importazioni  e  delle  esportazioni  - Div. III. Detto modulo dovra'
contenere i seguenti dati:
a) nome e indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
b) designazione del prodotto con indicazione:
    della denominazione commerciale;
    del corrispondente codice NC;
    del Paese d'origine;
    del Paese di provenienza;
c) prezzo cif franco frontiera e quantita' in paia;
d)  data  o  date  e  luogo  o luoghi previsti per l'importazione, ed
essere  accompagnato  dall'originale  del  documento   d'esportazione
rilasciato   dai   competenti   organismi   della  Corea  del  Sud  o
dall'originale della dichiarazione d'esportazione dell'esportatore di
Taiwan.
  Il  documento  d'importazione che verra' rilasciato avra' validita'
trimestrale.
                                            p. Il Ministro: GIORGIERI