Reiezione della richiesta avanzata dalla societa' Manifattura di Castelnuovo S.p.a., ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.(GU n.164 del 16-7-1990)
Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 24 maggio 1990, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alla societa' Manifattura di Castelnuovo S.p.a., con sede e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), a decorrere dal 1 gennaio 1989.