Importazione di taluni prodotti tessili della cat. 26 A.M.F. originari dal Pakistan.(GU n.176 del 30-7-1990)
Vigente al: 30-7-1990
In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento CEE n. 1695/90 del 21 giugno 1990 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 158 del 23 giugno 1990) che introduce, per il periodo dal 23 marzo 1990 al 31 dicembre 1991, restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti tessili originari del Pakistan, si comunica quanto segue. Le importazioni dal Pakistan di abiti interi per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (cat. 26 AMF - NCDSA 61.04 4100; 4200; 4300; 4400; 62.04 4100; 4200; 4300; 4400), per merce spedita da detto Paese a decorrere dal 24 giugno 1990, sono sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale, con il sistema del duplice controllo, nell'ambito dei seguenti limiti quantitativi: anno 1990 (23/3-31/12) . . . . . . . . . . . . . . pezzi 430.000 anno 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 669.000 Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente compilata sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio e completa del Mod.-01 per la protocollazione, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Divisione III - Roma. Le domande debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' pakistane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 387 del 31 dicembre 1986. I prodotti spediti dal Pakistan nel periodo dal 23 marzo 1990 al 23 giugno 1990 dovranno essere dedotti dal limite quantitativo per l'anno 1990 e, se non ancora sdoganati, potranno essere importati per diretta concessione delle dogane purche' siano accompagnati dalla polizza di carico o da altro documento comprovante l'effettiva spedizione nel periodo indicato. La presente circolare integra la circolare n. 15/88 del 9 febbraio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988. E' in corso di modifica il decreto ministeriale n. 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato. p. Il Ministro: GIORGIERI