UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 marzo 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.185 del 9-8-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 228,  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed aggiornamenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Vista   la  proposta  di  modifica  allo  statuto  formulata  dalle
autorita'   accademiche   di    questa    Universita',    concernente
l'istituzione  della scuola di specializzazione in storia dell'arte e
delle arti minori;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza
del 19 ottobre 1989, ha espresso parere favorevole  alla  istituzione
della   scuola,   subordinatamente  all'approvazione,  da  parte  dei
competenti organi accade mici, di un nuovo ordinamento conforme  alla
tipologia  nazionale  disposta  dallo  stesso Consiglio universitario
nazionale;
  Viste  le  successive  delibere in tal senso adottate dal consiglio
della  facolta'  di   lettere   e   filosofia,   dal   consiglio   di
amministrazione e dal senato accademico;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti  sopracitati,  e'  ulteriormente  modificato
come di seguito indicato.
  Dopo l'art. 151, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  all'istituzione  della scuola di specializzazione in storia
dell'arte e delle arti minori.
                      Scuola di specializzazione
               in storia dell'arte e delle arti minori
  Art. 152. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Milano
la scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori
per   la   formazione  degli  operatori  scientifici  del  patrimonio
culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel  campo  delle  discipline  storico-artistiche  e  di  fornire  le
competenze  professionali  finalizzate  alla  tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
  La  scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e
delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 153. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   storia dell'arte medioevale e moderna;
   storia dell'arte contemporanea;
   storia delle arti minori.
  Art.  154. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base
alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado
di  accettare  il  numero  massimo di iscritti determinato in sei per
ciascun anno di corso e complessivamente  in  diciotto  per  l'intero
corso di studi.
  Art. 155. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono la
facolta' di lettere e filosofia  e  l'istituto  di  storia  dell'arte
medioevale e moderna.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  156.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di  lettere,
magistero ed architettura.
  Sono  altresi'  ammessi  coloro  che siano in possesso di titoli di
studio conseguiti presso Universita' straniere  ed  equipollenti,  ai
sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art.   157.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
   a) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1)  elementi  di informatica e di scienza della catalogazione dei
beni culturali;
    2) metodologia e didattica degli audio-visivi;
    3) iconologia e iconografia;
    4) museologia e museografia;
    5) paleografia e diplomatica;
    6) storia e tecnica del restauro;
    7) storia della fotografia;
    8) storia dell'architettura;
    9) letteratura artistica;
   10) metodologia della storia dell'arte;
   11) estetica;
   12) fenomenologia degli stili;
   13) sociologia dell'arte;
   14) psicologia dell'arte;
   15) elementi di chimica;
   16) storia delle tecniche artistiche;
   17) museotecnica;
   18) storia del teatro;
   19) storia della musica.
   b) Area di interesse generale:
    1) storia del collezionismo;
    2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
    3) araldica;
    4) storia dello spettacolo;
    5) archivistica;
    6) storia medioevale;
    7) storia moderna;
    8) storia contemporanea;
    9) storia della liturgia;
   10) agiografia;
   11) storia della chiesa;
   12) epigrafia medioevale e moderna;
   13) storia del costume;
   14) storia comparata dell'arte europea;
   15) storia sociale dell'arte.
   c) Area delle arti minori (o applicate):
    1) storia delle arti minori o applicate;
    2) storia della miniatura;
    3) storia delle arti applicate e industriali;
    4) storia del costume e della moda;
    5) storia del libro a stampa illustrato;
    6) storia dell'oreficeria;
    7) numismatica e sfragistica;
    8) storia delle maioliche;
    9) storia dei tessili.
   d) Area della storia dell'arte medioevale:
    1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
    2) storia dell'arte islamica;
    3) archeologia medioevale;
    4) storia dell'arte bizantina;
    5) storia dell'arte medioevale;
    6) storia dell'architettura medioevale.
   e) Area della storia dell'arte moderna:
    1) storia dell'arte del Rinascimento;
    2) storia dell'arte dell'eta' barocca;
    3) storia dell'arte fiamminga e olandese;
    4) storia dell'arte dei Paesi europei;
    5) storia dell'arte moderna;
    6) storia dell'architettura moderna.
   f) Area della storia dell'arte contemporanea:
    1) archeologia industriale;
    2) storia del cinema;
    3) storia dell'arte contemporanea;
    4) storia e tecnica della fotografia;
    5) storia dell'architettura contemporanea.
   g) Area giuridica:
    1) elementi di diritto amministrativo;
    2) estimo;
    3) legislazione dei beni culturali;
    4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
    5) legislazione urbanistica.
  Art.  158. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
almeno dieci insegnamenti (annuali)  distribuiti  sulla  base  di  un
piano  di  studi  formulato all'inizio del primo anno e approvato dal
consiglio della scuola.
  Il  consiglio  della  scuola  delibera ogni anno quali insegnamenti
attivare nel rispetto delle norme di legge e delle  regole  indicate.
Le  lezioni  saranno  integrate  da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,  attivita'  applicativa,  viaggi  di  istruzione.  Gli
insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:
   cinque   (o  piu')  fra  le  discipline  dell'area  dell'indirizzo
prescelto;
   due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   due  (o  piu') fra le discipline di due differenti aree di diverso
indirizzo;
   uno (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
dell'ambito  dell'indirizzo  di specializzazione prescelto. Gli altri
insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche  esigenze
dei  piani di studio. L'attivita' didattica comprende per i primi due
anni quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni,  seminari,
esercitazioni,  attivita'  pratiche  guidate.  Per il terzo anno, che
deve  essere   prevalentemente   legato   alla   preparazione   della
dissertazione  scritta  prevista  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 162/1982, l'attivita' didattica comprende duecento ore.
Alle   attivita'  pratiche  dovranno  essere  dedicate  non  meno  di
duecentocinquanta ore.
  I  corsi  di  insegnamento  possono  essere  articolati  in moduli.
Ciascun modulo puo' essere costituito da piu'  programmi  monografici
di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisti a
costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici
sono  affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di
lezioni coordinate, nel tema e nei  tempi,  con  quello  degli  altri
docenti  dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che,
oltre a svolgere il proprio programma, coordina  quello  degli  altri
docenti.  Ciascun  insegnamento,  comunque,  dovra'  avere  un  unico
titolare.
  Art.   159.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,  su
deliberazione del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di  studio
all'estero  sulla  base  dei  programmi  predisposti in dipendenza di
appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane  o  straniere.
Il  profitto  della  permanenza  all'estero  viene  valutato  secondo
procedure individuate dal consiglio della scuola.
  Art.  160. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stipula convenzioni con enti pubblici  e  privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento  di  ricerca  e  di utilizzazione di strutture extra
universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo  svolgimento
di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Tra  gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati
prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Art.  161.  -  La  commissione per l'esame di diploma e' costituita
secondo le consuete modalita' per gli esami universitari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 20 marzo 1990
                                               Il rettore: MANTEGAZZA