Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.185 del 9-8-1990)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 228, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed aggiornamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 19 ottobre 1989, ha espresso parere favorevole alla istituzione della scuola, subordinatamente all'approvazione, da parte dei competenti organi accade mici, di un nuovo ordinamento conforme alla tipologia nazionale disposta dallo stesso Consiglio universitario nazionale; Viste le successive delibere in tal senso adottate dal consiglio della facolta' di lettere e filosofia, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, e' ulteriormente modificato come di seguito indicato. Dopo l'art. 151, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori. Scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori Art. 152. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Milano la scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito). Art. 153. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: storia dell'arte medioevale e moderna; storia dell'arte contemporanea; storia delle arti minori. Art. 154. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso e complessivamente in diciotto per l'intero corso di studi. Art. 155. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono la facolta' di lettere e filosofia e l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 156. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere, magistero ed architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 157. - Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: a) Area delle metodologie e delle tecniche: 1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali; 2) metodologia e didattica degli audio-visivi; 3) iconologia e iconografia; 4) museologia e museografia; 5) paleografia e diplomatica; 6) storia e tecnica del restauro; 7) storia della fotografia; 8) storia dell'architettura; 9) letteratura artistica; 10) metodologia della storia dell'arte; 11) estetica; 12) fenomenologia degli stili; 13) sociologia dell'arte; 14) psicologia dell'arte; 15) elementi di chimica; 16) storia delle tecniche artistiche; 17) museotecnica; 18) storia del teatro; 19) storia della musica. b) Area di interesse generale: 1) storia del collezionismo; 2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica; 3) araldica; 4) storia dello spettacolo; 5) archivistica; 6) storia medioevale; 7) storia moderna; 8) storia contemporanea; 9) storia della liturgia; 10) agiografia; 11) storia della chiesa; 12) epigrafia medioevale e moderna; 13) storia del costume; 14) storia comparata dell'arte europea; 15) storia sociale dell'arte. c) Area delle arti minori (o applicate): 1) storia delle arti minori o applicate; 2) storia della miniatura; 3) storia delle arti applicate e industriali; 4) storia del costume e della moda; 5) storia del libro a stampa illustrato; 6) storia dell'oreficeria; 7) numismatica e sfragistica; 8) storia delle maioliche; 9) storia dei tessili. d) Area della storia dell'arte medioevale: 1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica; 2) storia dell'arte islamica; 3) archeologia medioevale; 4) storia dell'arte bizantina; 5) storia dell'arte medioevale; 6) storia dell'architettura medioevale. e) Area della storia dell'arte moderna: 1) storia dell'arte del Rinascimento; 2) storia dell'arte dell'eta' barocca; 3) storia dell'arte fiamminga e olandese; 4) storia dell'arte dei Paesi europei; 5) storia dell'arte moderna; 6) storia dell'architettura moderna. f) Area della storia dell'arte contemporanea: 1) archeologia industriale; 2) storia del cinema; 3) storia dell'arte contemporanea; 4) storia e tecnica della fotografia; 5) storia dell'architettura contemporanea. g) Area giuridica: 1) elementi di diritto amministrativo; 2) estimo; 3) legislazione dei beni culturali; 4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali; 5) legislazione urbanistica. Art. 158. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente: cinque (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due (o piu') fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo; uno (o piu') fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica comprende per i primi due anni quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attivita' didattica comprende duecento ore. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisti a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. Art. 159. - Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola. Art. 160. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerca e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. Art. 161. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita secondo le consuete modalita' per gli esami universitari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 20 marzo 1990 Il rettore: MANTEGAZZA