Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.(GU n.184 del 8-8-1990)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990; Decreta: Per il 16 agosto 1990 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 16 agosto 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Il collocamento dei buoni verra' effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano del cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1990 con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 1990 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1990 Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 341