MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 luglio 1990 

  Proroga  del  termine  di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1934/FPC
del  4  giugno  1990  concernente  la   individuazione   dei   comuni
danneggiati dal sisma del 5 maggio 1990. (Ordinanza n. 1982/FPC).
(GU n.186 del 10-8-1990)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  17 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste le ordinanze n. 1907/FPC del 10 maggio 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1990 e 1934/FPC del 4  giugno
1990,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990
con le  quali  vengono  individuati  i  primi  interventi  diretti  a
fronteggiare  le  conseguenze  del  sisma del 5 maggio 1990 nonche' i
comuni danneggiati;
  Viste  le  proprie circolari n. 55371/OO.PP. del 5 giugno 1990 e n.
03380/UL del 21 giugno 1990 con le quali venivano  emanate  direttive
di attuazioni delle predette ordinanze;
  Visti  i  telegrammi n. 23475/GAB. del 9 luglio 1990 del presidente
della regione Campania, n. 08900 del 16 luglio  1990  del  presidente
della  regione  Basilicata  e  n.  8994/LL.PP.  del  31  luglio  1990
dell'assessore ai lavori pubblici della regione Puglia con i quali e'
stata  richiesta  una  proroga  del  termine  di cui all'art. 2 della
sopracitata ordinanza n. 1934/FPC del 4 giugno 1990,  concernente  la
presentazione  delle  risultanze  degli accertamenti preordinati alla
valutazione dei danni prodotti dall'evento sismico del 5 maggio  1990
disposti con la sopracitata ordinanza n. 1907/FPC del 10 maggio 1990,
tenuto conto dei molteplici adempimenti connessi ad un rilevantissimo
numero di verifiche da effettuare nei numerosi comuni interessati;
  Considerato che l'estensione delle indagini, effettuate mediante la
compilazione delle apposite schede predisposte dal  Gruppo  nazionale
per  la  difesa dai terremoti, richiede ulteriori tempi a causa della
difficolta'   di    reperire    personale    tecnico    adeguatamente
specializzato, cosi' come riferito dalle regioni interessate;
  Ravvisata,  pertanto,  l'opportunita'  di  accogliere  le  predette
richieste;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza n. 1934/FPC del 4
giugno 1990 e' definitivamente differito al 31 ottobre 1990.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO