Proroga del termine di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1934/FPC del 4 giugno 1990 concernente la individuazione dei comuni danneggiati dal sisma del 5 maggio 1990. (Ordinanza n. 1982/FPC).(GU n.186 del 10-8-1990)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 17 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Viste le ordinanze n. 1907/FPC del 10 maggio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1990 e 1934/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1990 con le quali vengono individuati i primi interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del sisma del 5 maggio 1990 nonche' i comuni danneggiati; Viste le proprie circolari n. 55371/OO.PP. del 5 giugno 1990 e n. 03380/UL del 21 giugno 1990 con le quali venivano emanate direttive di attuazioni delle predette ordinanze; Visti i telegrammi n. 23475/GAB. del 9 luglio 1990 del presidente della regione Campania, n. 08900 del 16 luglio 1990 del presidente della regione Basilicata e n. 8994/LL.PP. del 31 luglio 1990 dell'assessore ai lavori pubblici della regione Puglia con i quali e' stata richiesta una proroga del termine di cui all'art. 2 della sopracitata ordinanza n. 1934/FPC del 4 giugno 1990, concernente la presentazione delle risultanze degli accertamenti preordinati alla valutazione dei danni prodotti dall'evento sismico del 5 maggio 1990 disposti con la sopracitata ordinanza n. 1907/FPC del 10 maggio 1990, tenuto conto dei molteplici adempimenti connessi ad un rilevantissimo numero di verifiche da effettuare nei numerosi comuni interessati; Considerato che l'estensione delle indagini, effettuate mediante la compilazione delle apposite schede predisposte dal Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, richiede ulteriori tempi a causa della difficolta' di reperire personale tecnico adeguatamente specializzato, cosi' come riferito dalle regioni interessate; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di accogliere le predette richieste; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il termine di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1934/FPC del 4 giugno 1990 e' definitivamente differito al 31 ottobre 1990. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1990 Il Ministro: LATTANZIO