Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.(GU n.190 del 16-8-1990)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873; Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 14 agosto 1974, n. 346; Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27 10, 27 11 e 27 12 della vigente tariffa dei dazi doganali non puo' essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni; Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79; Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 luglio 1990; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 luglio 1990 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27 10, 27 11 e 27 12 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, e' stabilito nella misura del 12,204 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1990 Il Ministro: FORMICA