REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 1990 

  Stralcio  di  un'area  ubicata  nel  comune di Marcheno dall'ambito
territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta  regionale
n.  IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento
della  strada  rurale  "Caregno-Forcellino-Pezzoro"  da  parte  della
comunita' montana della Valle Trompia. (Deliberazione n. IV/55345).
(GU n.195 del 22-8-1990)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del
10 dicembre 1985 avente per oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del
26 aprile 1988  avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza di autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata dalla comunita' montana Valle  Trompia  per
la  realizzazione  di  adeguamento  strada rurale su area ubicata nel
comune di  Marcheno,  mappale  4,  foglio  5,  sottoposta  a  vincolo
paesaggistico  in  forza  dell'art.  1,  lettera  g),  della legge n.
431/85,  nonche'  gravata  da   vincolo   di   immodificabilita'   ed
inedificabilita'  temporanea  di  cui  all'art. 1- ter, della legge 8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
18,  individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in  argomento,
diretta  al  soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella
necessita' di collegamento di malghe isolate;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione  del  fatto
che  i  lavori  di  adeguamento  stradale non comportano opere lesive
dell'ambiente e comunque non andranno  ad  intaccare  sostanzialmente
l'assetto dei luoghi interessati. Inoltre la parte soggetta a vincolo
ambientale risulta solo tratto di un percorso molto piu' esteso;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti  nella
salvaguardia  delle  caratteristiche agricolo-forestali dei luoghi in
esame  e  nella  valorizzazione   degli   stessi   anche   attraverso
l'adeguamento dell'accessibilita';
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito  territoriale  n.  18,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare, ex art. 7 della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di  Marcheno,  mappale  4,  foglio  5,  dall'ambito
territoriale  n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare  al sindaco del comune di Marcheno (Brescia) copia
della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la  presente  deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 30 maggio 1990
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO