Autorizzazione alla sezione di credito agrario della Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a. - Milano, ad effettuare, nel Mezzogiorno, le operazioni di credito agro-industriale di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.(GU n.195 del 22-8-1990)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario; Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e in particolare, l'art. 65, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui all'art. 42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro; Visto l'art. 9, comma 11, della legge 1 marzo 1986, n. 64, il quale ha previsto l'intervento degli "Istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno compresi gli Istituti meridionali di credito speciale" per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni; Considerato che tra i citati intermediari sono da ricomprendere anche gli Istituti di credito agrario in relazione ai settori d'intervento rientranti nella propria sfera di operativita'; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, con la quale gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario sono stati abilitati, in via ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale; Vista l'istanza avanzata dalla sezione di credito agrario della Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a - Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad operare nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Sentita la Banca d'Italia; Ritenuto che si possa autorizzare la suddetta sezione ad effettuare le richiamate operazioni di credito agrario; Decreta: Ai sensi dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la sezione di credito agrario della Centrobanca - Banca centrale di credito Popolare S.p.a. - Milano, e' autorizzata ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nei territori meridionali indicati all'art. 1 del medesimo testo unico, ferme restando le disposizioni di legge e di statuto riguardanti l'operativita' dell'istituto stesso e le norme in materia di competenza territoriale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbica italiana. Roma, 23 luglio 1990 Il Ministro: CARLI