MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1990 

  Autorizzazione  alla sezione di credito agrario della Centrobanca -
Banca centrale di credito popolare S.p.a. -  Milano,  ad  effettuare,
nel  Mezzogiorno,  le  operazioni  di credito agro-industriale di cui
alla legge 1› marzo 1986, n. 64.
(GU n.195 del 22-8-1990)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  5  luglio  1928,  n.  1760,  e  le
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  nonche'  il  relativo
regolamento di  esecuzione  approvato  con  decreto  ministeriale  23
gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
l'ordinamento del credito agrario;
  Visto  il  testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n.  218,  e  in  particolare,  l'art.  65,  il  quale  dispone  che i
finanziamenti agevolati sono effettuati, nell'ambito delle rispettive
competenze dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS e dagli altri istituti
di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine di cui
all'art.  42 del ripetuto testo unico, all'uopo designati con decreto
del Ministro del tesoro;
  Visto  l'art.  9,  comma  11,  della legge 1› marzo 1986, n. 64, il
quale ha previsto l'intervento degli "Istituti  di  credito  a  medio
termine  abilitati  ad  operare nel Mezzogiorno compresi gli Istituti
meridionali di credito speciale"  per  l'istruttoria  e  l'erogazione
delle agevolazioni;
  Considerato  che  tra  i  citati intermediari sono da ricomprendere
anche gli  Istituti  di  credito  agrario  in  relazione  ai  settori
d'intervento rientranti nella propria sfera di operativita';
  Vista  la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio del 27 ottobre 1983, con la  quale  gli  istituti  e  le
sezioni  speciali  di  credito  agrario  sono stati abilitati, in via
ordinaria, ad effettuare le operazioni di credito agro-industriale;
  Vista  l'istanza  avanzata  dalla  sezione di credito agrario della
Centrobanca - Banca centrale di  credito  popolare  S.p.a  -  Milano,
diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  ad  operare  nelle  aree del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 65  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Ritenuto che si possa autorizzare la suddetta sezione ad effettuare
le richiamate operazioni di credito agrario;
                               Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  65  del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218,  la  sezione  di
credito  agrario  della  Centrobanca  -  Banca  centrale  di  credito
Popolare S.p.a. - Milano, e' autorizzata ad effettuare le  operazioni
di  credito  agro-industriale di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64,
nei territori meridionali indicati  all'art.  1  del  medesimo  testo
unico,   ferme  restando  le  disposizioni  di  legge  e  di  statuto
riguardanti l'operativita' dell'istituto stesso e le norme in materia
di competenza territoriale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubbica italiana.
   Roma, 23 luglio 1990
                                                   Il Ministro: CARLI