Rettifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 1986 concernente modalita' di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati.(GU n.198 del 25-8-1990)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto 22 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1987, con il quale, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono stati determinati, tenuto conto delle direttive comunitarie adottate in materia, alcuni metodi per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, nonche' le modalita' da eseguire per il prelievo dei campioni; Vista la lettera del 23 gennaio 1990 con cui l'Istituto superiore di sanita' ha segnalato la presenza nell'allegato 2 del decreto richiamato, di errori materiali, che in alcuni casi potrebbero compromettere l'utilizzabilita' dei metodi analitici; Ritenuto, pertanto, necessario apportare al decreto predetto le opportune rettifiche, al fine di assicurare la perfetta intellegibilita' ed applicabilita' dei testi; Decreta: Articolo unico All'allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1986, concernente modalita' di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1987, sono apportate le seguenti rettifiche: al punto 5.2.3. del capitolo "Identificazione e dosaggio degli idrossidi di sodio e potassio liberi" (pag. 17 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "titolare la soluzione con 0,1 N di acido cloridrico" leggasi "titolare con la soluzione 0,1 N di acido cloridrico"; ai punti 6.3.4 e 6.3.5 del capitolo "Dosaggio del cloroformio nei dentifrici" (pag. 21 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "3 ml" leggasi "3 (Micron(l"; al punto 7.1.2 dello stesso capitolo (pag. 21 della Gazzetta Ufficiale) in luogo di "soluzione utilizzata in 6.3.6 (= 1/10 M)" leggasi "soluzione utilizzata in 6.3.5 (= M1)"; dopo l'esplicazione della voce Ms, e' aggiunta la seguente frase: "Mi = quantita' di acetonitrile in mg per 10 ml della soluzione utilizzata in 6.3.5 (= 1/10 M)"; ai punti 4.4, 4.7 e 6.2 del capitolo "Dosaggio dello zinco" (pagine 22 e 23 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "2-metil-8-ossichinolina" leggasi "2-metil-8idrossichinolina"; al punto 6.1 dello stesso capitolo (pag. 23 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "50 a 100 ml" leggasi "50 a 100 mg"; al punto 1 del capitolo "Identificazione e dosaggio semiquantitativo di alcuni coloranti di ossidazione nelle tinture per capelli" (pag. 32 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "o-toluilendiamina, m-touilendiamina, p-toluilendiamina" leggasi "o-toluendiamina, m-toluendiamina, p-toluendiamina"; in nota, in luogo di "(m.toluilendiamina)" leggasi "(m.toluendiamina)"; al punto 4.6 della parte B del capitolo "Identificazione e dosaggio dei nitriti" (pag. 40 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "N 1 naftile" leggasi "N-1-naftile"; al punto 5.10 dello stesso capitolo (pag. 41 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "50 ml" leggasi "250 ml"; al punto 6.1 dello stesso capitolo (pag. 41 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "pallone da 250 ml" leggasi "becher (5.10)"; al punto 6.6 dello stesso capitolo (pag. 41 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "10,0 ml di soluzione" leggasi "10,0 ml di soluzione di cloridrato di solfanilamide (4.4) e 6,0 di soluzione"; al punto 6.1.9 del capitolo "Determinazione della resorcina negli shampoo e nelle lozioni per capelli" (pag. 48 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "silicare" leggasi "sililare"; al punto 6.2.2.3 del capitolo "Determinazione del metanolo in relazione all'etanolo o all'isopropanolo" (pag. 51 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "flusso dell'azoto: 20 ml/min" leggasi "flusso dell'azoto: 40 ml/min"; al punto 6.1 del capitolo "Dosaggio del diclorometano e dell'1,1,1-tricloroetano" (pag. 53 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "dicloroetano" leggasi "diclorometano"; ai punti 4.1, 4.15.1, 4.15.2, 6.1.1.4, 8.1, 8.2 e 9 del capitolo "Identificazione e dosaggio dell'idrossi-8-chinolina e suo solfato" (pagine 56, 57, 58, 59 e 60 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "Idrossi-8-chinolina" leggasi "8-idrossichinolina"; al punto 7.1 del capitolo "Dosaggio dell'ammoniaca" (pag. 61 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di: (10T2 - V1T1) x 17 x 100 (10T2 - V1T1) x 4250 "-------------------------- = ------------------------"; 0,4 m m leggasi (20T2 - V1T1) x 17 x 100 (20T2 - V1T1) x 4250 "-------------------------- = ------------------------"; 0,4 m m al punto 4.2.1.17.3 del capitolo "Identificazione e dosaggio dell'acido tioglicolico nei prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli e nei depilatori" (pag. 66 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "in 10 ml" leggasi "in 100 ml"; al punto 5 dello stesso capitolo (pag. 67 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "dosaggdo" leggasi "dosaggio"; al punto 5.2.3.2 dello stesso capitolo (pag. 69 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "An. Chem." leggasi "Anal. Chem."; al punto 6.1.3 del capitolo "Dosaggio dei solfuri alcalini e alcalino-terrosi" (pag. 87 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "(5.1)" leggasi "(5.2)"; al capitolo "Identificazione e dosaggio del 4-amminobenzoato di glicerolo" (pag. 89 della Gazzetta Ufficiale), nel titolo, in luogo di "glicerolo" leggasi "glicerile"; al punto 4.14 della parte B del capitolo "Identificazione e dosaggio del 4-amminobenzoato di glicerolo" (pag. 90 della Gazzetta Ufficiale), nell'ultima casella a destra della tabella riportata, in luogo di "estere etilico dell'acido amminobenzoico" leggasi "estere etilico dell'acido 4-idrossibenzoico"; al punto 6.1.3 dello stesso capitolo (pag. 91 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "cromatografia" leggasi "cromatografica"; al punto 6.3.2 dello stesso capitolo (pag. 91 della Gazzetta Ufficiale), le parole "i rapporti in ordinata e ponendo in ascissa" dell'ultima riga sono soppresse; al punto 7.2 della parte B del capitolo "Identificazione e dosaggio della chinina" (pag. 96 della Gazzetta Ufficiale), nella frase esplicativa della lettera B, in luogo di "(6.1.1)" leggasi "(6.1)"; al punto 4.5 della parte A del capitolo "Identificazione e dosaggio dei clorati dei metalli alcalini" (pag. 99 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "(2.4)" leggasi "(2.3)"; al punto 6 della parte B dello stesso capitolo (pag. 100 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "V' = volume in ml della soluzione di argento nitrato utilizzata per titolare la soluzione (5.1)" leggasi "V' = volume in ml della soluzione di argento nitrato (3.3) utilizzata per titolare 20 ml di soluzione (5.1)"; al punto 1 della parte A del capitolo "Identificazione e dosaggio dello iodato di sodio" (pag. 101 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "ioduro o iodio" leggasi "ioduro a iodio"; al punto 5.1.2 della parte B dello stesso capitolo (pag. 102 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "(4.2)" leggasi "(4.1)"; al punto 5.3 della stessa parte B (pag. 102 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "(4.3)" leggasi "(4.2)"; al punto 6 della stessa parte B (pag. 103 della Gazzetta Ufficiale), in luogo di "campione in millimetri" leggasi "campione in millilitri". Il presente decreto sara' pubblicato nell Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 1990 Il Ministro: DE LORENZO