Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Ancona, Genova, Ravenna, Roma e Vicenza.(GU n.202 del 30-8-1990)
Con decreti ministeriali 31 luglio 1990, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi' determinate: Provincia di Ancona: facchinaggio (svolto nei comuni di Ancona, Jesi e Falconara): 40a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire L. 1.010.000 mensili; facchinaggio (svolto nel comune di Fabriano): 41a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 1.090.000 mensili; facchinaggio (svolto presso il mercato ittico di Ancona): 34a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 748.000 mensili. Provincia di Genova: settore facchinaggio: 40a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili. Provincia di Ravenna: attivita' varie: pulitori in genere: 36a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 849.000 mensili. Provincia di Roma: mercato ortofrutticolo e mercatini rionali; mercato centro carni (compreso il trasporto); mercato ittico; facchinaggio generico, compreso appalti con enti pubblici; portabagagli e facchini scali doganali (esclusi portabagagli FF.SS.): 38a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di lire 929.000 mensili. Provincia di Vicenza: attivita' lavorative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, cosi' come modificate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 aprile 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1989): 39a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili.