COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 5 settembre 1990 

  Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti
a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 26/1990).
(GU n.209 del 7-9-1990)

                   IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347,  e  23  aprile  1946,  n.  363,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  provvedimento  CIP n. 15 del 5 marzo 1986, con il quale,
tra l'altro, il Presidente delegato del  CIP  e'  stato  delegato  ad
emanare  i  provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas
distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi
di cessione del metano;
  Considerato  che  a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio
registrate nel mese di agosto si sono verificate  le  condizioni  per
una correlativa variazione dei prezzi del metano;
  Visti  i  provvedimenti  CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, n. 7 del 16
gennaio 1990, n. 8 del 16 febbraio 1990, n. 9 del 16 febbraio 1990  e
n.  18  del  23 giugno 1990, relativi all'aggiornamento delle tariffe
del gas distribuito a mezzo rete urbana;
                              Delibera:
  Con  decorrenza  dal  1›  settembre  1990  e con l'applicazione del
criterio stabilito dal provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 le
tariffe  dei  gas  provenienti  da  metano e distribuiti a mezzo rete
urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale  con  o  senza
uso  promiscuo  e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici
T1 (cottura  cibi  e  produzione  acqua  calda),  aumentano  di  26,0
L./m(Elevato  al  Cubo)  pari  a 2,83 L./Mcal (2,43 L./kWh) per gas a
9,200 Mcal/m(Elevato al Cubo)st.
  Nella  trasformazione  da  L./m(Elevato  al  Cubo)  a  L./Mcal ed a
L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applichera' alla seconda  cifra
decimale.
  Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le
aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai  comitati
provinciali  prezzi  competenti  i  valori  aggiornati  delle tariffe
conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
  I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta
applicazione delle soprarichiamate disposizioni.
  Il  prezzo  del  gasolio  cui  si  fara' riferimento nella prossima
revisione e' pari a 318,13 L./kg.
   Roma, 5 settembre 1990
                           Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA