UNIVERSITA' DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 1 febbraio 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.212 del 11-9-1990)

                              IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato
con  regio  decreto  1›  ottobre  1926,   n.   1923,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  di  proposte,  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui
all'ultimo  comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n.
1592,  per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni   degli   organi
accademici   dell'Ateneo  di  Messina  e  convalidati  dal  Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Preso   atto  del  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nella seduta del 20 maggio 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  sulle  scuole  dirette a fini speciali,
all'art. 122 contenente l'elencazione delle  scuole  e'  aggiunta  la
scuola  diretta  a  fini  speciali di operatori economici dei servizi
turistici.
  Dopo  l'art.  248  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti
dalla intestazione:
                    Scuola diretta a fini speciali
             di operatori economici dei servizi turistici
  Art.  249.  -  E'  istituita  presso  l'Universita'  degli studi di
Messina la scuola diretta a fini speciali di operatori economici  dei
servizi turistici.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  fornire una preparazione scientifica
adeguata alla trattazione dei problemi giuridici, economici e tecnici
nel  settore  turistico-alberghiero  onde  provvedere alla formazione
professionale dei  quadri  preposti  allo  svolgimento  di  attivita'
private  e  pubbliche  riguardanti l'organizzazione e la gestione dei
servizi turistici.
  La  scuola  rilascia il diploma di "operatori economici dei servizi
turistici".
  Art.  250. - La scuola e' istituita su iniziativa della facolta' di
economia e commercio dell'Universita' degli studi di  Messina  presso
la quale ha sede la direzione della scuola.
  Art.  251.  -  La  durata  del  corso  e'  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazione. In base alle strutture disponibili (in
ambito   universitario  e  quelle  acquisite  attraverso  convenzioni
stipulate con enti pubblici e privati), la  scuola  e'  in  grado  di
accettare  un numero massimo di iscritti in sessanta per ogni anno di
corso e per un totale di centoventi per l'intero corso di studi.
  Ciascun  anno  prevede  ottocento tra ore di insegnamento ed ore di
attivita' pratiche guidate.
  Art.  252.  -  Alla scuola sono ammessi diplomati degli istituti di
istruzione di secondo grado,  secondo  le  disposizioni  vigenti  per
l'ammissione ai vari corsi di laurea.
  Art.  253.  -  Qualora  il  numero  degli aspiranti sia superiore a
quello dei posti disponibili, l'iscrizione alla scuola medesima,  nei
limiti  dei  posti  disponibili,  e' subordinata al superamento di un
esame consistente  in  una  prova  scritta  ed  eventualmente  in  un
colloquio  e  dalla  valutazione  (in misura non superiore al 30% del
punteggio complessivo a disposizione della commissione) del titolo di
studio richiesto per l'ammissione.
  Art. 254. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  1› Anno:
   1)  istituzioni  di  diritto  pubblico  e  legislazione  turistica
italiana;
   2) economia del turismo;
   3) economia delle imprese turistiche ed alberghiere;
   4) lingua straniera (biennale);
   5) lingua straniera (biennale).
  Tre insegnamenti scelti fra quelli opzionali.
  2› Anno:
   1) geografia del turismo;
   2) analisi statistiche del turismo;
   3) marketing turistico;
   4) lingua straniera (biennale);
   5) lingua straniera (biennale).
  Tre insegnamenti scelti fra quelli opzionali.
  I  corsi  di lingua straniera frequentabili dagli studenti iscritti
alla scuola saranno  due  e  scelti  dallo  studente  all'atto  della
domanda di iscrizione.
  Per  la  scelta  degli insegnamenti opzionali all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi  che  indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.
  Risultano,   pertanto,   introdotte   in   statuto,   da  attivarsi
eventualmente od alternarsi agli insegnamenti attivati,  le  seguenti
materie:
   sociologia del turismo;
   psicologia del turismo;
   programmazione e controllo nelle imprese turistiche;
   legislazione alberghiera e delle agenzie di viaggio e turismo;
   diritto tributario del turismo;
   elementi di diritto privato e di contrattualistica del turismo;
   diritto del lavoro turistico;
   diritto  internazionale  e  della  Comunita' economica europea del
turismo;
   pianificazione e assetto turistico del territorio;
   diritto valutario;
   diritto dei trasporti e della navigazione;
   tecnica delle assicurazioni turistiche;
   contabilita' delle imprese turistiche;
   economia delle imprese di viaggio e turismo;
   politica economica del turismo;
   storia economica del turismo;
   ragioneria ed analisi dei costi nell'impresa turistica;
   tecnica pubblicitaria e delle relazioni pubbliche nel turismo;
   tecnica ed amministrazione turistica alberghiera;
   storia dell'arte e del folklore;
   legislazione e tecnica dell'agriturismo;
   informatica del turismo;
   tecniche congressuali e relazioni internazionali;
   economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica;
   organizzazione  del  lavoro e tecnologia nelle imprese ricettive e
ristorative;
   teoria dell'informazione e pubblicita' turistica;
   gestione del personale;
   geografia regionale ed ambientale;
   legislazione nell'ambiente;
   diritto regionale turistico;
   tecniche congressuali e delle manifestazioni turistiche;
   organizzazione del turismo sociale;
   analisi     di     fattibilita'     e    gestione    di    imprese
turistico-alberghiere;
   analisi e contabilita' dei costi;
   diritto dell'economia e della intermediazione finanziaria;
   economia e tecnica della pubblicita'.
  L'ammissione  all'esame  di  diploma  avviene  dopo avere sostenuto
sedici esami.
  L'attivita'  didattica  e scientifica e' completata da un tirocinio
obbligatorio che dovra' svolgersi sotto la guida di un docente.
  Art.  255.  -  La  frequenza  dei  corsi e' obbligatoria. Gli esami
annuali  consistono,  per  ciascuna  materia,  in  una  prova   orale
eventualmente  integrata  da  una  prova  scritta. Il tirocinio sara'
effettuato presso  strutture  universitarie  ovvero  presso  soggetti
pubblici  o  privati  operanti  nel  settore del turismo a seguito di
apposite convenzioni tra questi e l'Universita'.
  Art.  256.  -  L'esame di diploma consiste nella discussione orale,
dinanzi ad una commissione composta da cinque membri e presieduta dal
direttore  della  scuola,  di  una  dissertazione  scritta su un tema
approvato  dal  professore  della  materia  cui  il  tema  stesso  si
riferisce.
  A  coloro che avranno superato l'esame di diploma verra' rilasciato
il diploma di "operatore dei servizi turistici".
  Art.  257.  - L'importo delle tasse, sovratasse e contributi dovuti
dagli  iscritti  nella  scuola,  e'  quello  previsto  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Art.  258.  - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio
della scuola.
  Art.  259. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegna anche nella scuola
stessa.
  In  caso  di  motivato  impedimento,  la  direzione della scuola e'
affidata ad un professore associato che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Art.  260.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti universitari di  ruolo  afferenti  alla  scuola  stessa,  ivi
compresi  i professori a contratto. La composizione e le attribuzioni
del consiglio, l'elezione ed i compiti del  direttore  sono  regolati
dall'art.  94  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n.  382,  relativo  ai  consigli  di  corso  di  laurea  ed  al
presidente.
  Art.  261.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita'
di   sovvenzionamento   e   di   utilizzazione   di  strutture  extra
universitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 1› febbraio 1990
                                       Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES