DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 1990 

  Deroga  al  divieto  di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto
1990, n. 216, recante misure cautelari a  tutela  dei  beni  e  degli
interessi   economici  dello  Stato  del  Kuwait  e  all'art.  1  del
decretolegge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure  urgenti  relative
ai beni della Repubblica dell'Iraq.
(GU n.208 del 6-9-1990)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto  1990,  n.  216, recante misure
cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici  dello  Stato
del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220, recante misure
urgenti  relative  ai  beni  della  Repubblica   dell'Iraq,   ed   in
particolare il disposto dell'art. 4;
  Viste le istanze presentate da:
   U.B.A.E. - Arab Italien Bank S.p.a. - Roma;
   Arab Bank PLC - Roma;
   Arab Banking Corporation - Milano,
tendenti  ad  ottenere  una  deroga  ai  sensi dell'art. 4 dei citati
decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentiti  il
Ministro del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno  espresso
il loro parere favorevole;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1.  In  deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge del 4
agosto 1990, n. 216 e del 6 agosto 1990, n. 220,  l'U.B.A.E.  -  Arab
Italian  Bank  S.p.a.,  la  filiale  di  Roma dell'Arab Bank PLC e la
filiale di Milano dell'Arab Banking Corporation sono  autorizzate,  a
far   tempo   dalle   date   di  entrata  in  vigore  dei  richiamati
decreti-legge, a continuare il normale  svolgimento  della  attivita'
bancaria, salvo le limitazioni di cui ai commi seguenti.
  2.  Nei  confronti  delle banche indicate al comma 1 resta fermo il
divieto di compiere atti di disposizione e  transazioni  a  qualsiasi
titolo  effettuate  sul  fondo  di  dotazione,  sul  capitale o sulle
partecipazioni, di corrispondere utili e di eseguire qualsiasi  altra
operazione,  qualora  le  fattispecie  sopra  indicate  comportino in
qualunque modo trasferimento di fondi o di altre attivita' in  favore
di soggetti in Kuwait o in Iraq.
  3.  Permangono, inoltre, gli altri divieti previsti nell'art. 1 dei
decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990.
  4.  Le  banche suindicate dovranno dare tempestiva comunicazione ai
Ministeri degli  affari  esteri,  del  tesoro  e  del  commercio  con
l'estero di ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che
non rientri fra  quelli  vietati,  nonche'  di  ogni  modifica  della
composizione  degli  organi  amministrativi che assumano rilevanza ai
fini dei decreti-legge richiamati in premessa.
  5.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 settembre 1990
                           Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                           ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
        DE MICHELIS