UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.214 del 13-9-1990)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di agraria;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli da 555 a 568 relativi alla scuola di specializzazione
in viticoltura ed enologia sono soppressi.
  Dopo  l'art. 554 e con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi  articoli
relativi   al  riordinamento  della  scuola  di  specializzazione  in
viticoltura ed enologia.
        Scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia
  Art.   555.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
viticoltura ed enologia presso l'Universita' di Torino.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  dare  ai  laureati  una  specifica
preparazione nel settore viticolo ed enologico.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista in viticoltura ed
enologia.
  Art.  556.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
centocinquanta di attivita' pratiche guidate.
   In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
trenta  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di  sessanta
specializzandi.
   Art.  557.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di agraria dell'Universita' di
Torino.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 558. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, in chimica,
in  chimica  industriale,  in  ingegneria  chimica,  in  farmacia, in
chimica e tecnologie  farmaceutiche,  in  economia  e  commercio,  in
scienze  delle  preparazioni  alimentari,  in  scienze  naturali,  in
scienze biologiche, in  agricoltura  tropicale  e  sub-tropicale,  in
scienze forestali.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art.  559.  -  Le materie d'insegnamento, tutte semestrali, sono le
seguenti:
  1› Anno:
   1) viticoltura generale;
   2) biologia viticola;
   3) chimica enologica;
   4) esercitazioni di chimica enologica;
   5) microbiologia enologica;
   6) esercitazioni di microbiologia enologica;
   7) costruzioni enologiche;
   8) meccanica enologica;
   9) legislazione viticolo-enologica;
   10) economia del mercato vitivinicolo;
   11) degustazione,
ed inoltre due corsi opzionali.
  2› Anno:
   1) ampelografia;
   2) tecnica viticola;
   3) esercitazioni di tecnica viticola;
   4) tecnologia enologica;
   5) esercitazioni di tecnologia enologica;
   6) meccanizzazione della viticoltura;
   7) patologia viticola;
   8) zoologia viticola;
   9) organizzazione aziendale;
   10) tecniche di mercato,
ed inoltre due corsi opzionali.
  Elenco corsi opzionali:
   1) acarologia agraria;
   2) agrometeorologia;
   3) analisi contabile in agricoltura;
   4) antiparassitari agricoli;
   5) applicazioni fitoiatriche;
   6) biotecnologia delle fermentazioni;
   7) chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori;
    8) chimica delle fermentazioni;
    9) chimica e tecnologia degli aromi alimentari;
   10) climatologia;
   11)   controllo  delle  attivita'  vegetative  e  riproduttive  in
arboricoltura;
   12) cooperazione ed associazione in agricoltura;
   13) danni alle colture da avversita' atmosferiche;
   14)  detergenza  e  sanificazione  degli  impianti delle industrie
alimentari;
   15) diagnostica e terapia fitovirologica;
   16) diserbanti;
   17) ecofisiologia vegetale;
   18) entomologia viticola;
   19) enzimologia;
   20) epidemiologia e previsione delle malattie delle piante;
   21) fertilita' del suolo e nutrizione delle piante;
   22) finanziamento e credito in agricoltura;
   23) fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli;
   24) fitoiatria;
   25) fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura;
   26) genesi, classificazione e cartografia dei suoli;
   27) irrigazione e drenaggio;
   28) lotta alle malerbe;
   29) lotta biologica e integrata;
   30) lotta biologica e integrata alle ampelopatie;
   31) lingua francese;
   32) lingua inglese;
   33) lingua spagnola;
   34) metodi alternativi di lotta alle ampelopatie;
   35) metodologia statistica e sperimentale in agricoltura;
   36) metodologie avanzate di selezione genetica;
   37) nematologia agraria;
   38) sistemazioni idrauliche e difesa del suolo;
   39) tecnica vivaistica;
   40) tecniche di lotta biologica;
   41) tecnologia delle bevande alcooliche;
   42) tecnologia delle fermentazioni;
   43) tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta;
   44) virologia vegetale.
  Art. 560. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Art.  561. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 30 giugno 1990
                                                 Il rettore: DIANZANI